Advertisement

Stabilizzazione collaborazioni ed esonero contributivo:

Con la Circolare n. 3 del 2016 sulla stabilizzazione collaborazioni di cui abbiamo già detto ieri, il Ministero del Lavoro ha chiarito, tra le altre cose, che l’esonero contributivo biennale previsto dalla Legge di Stabilità 2016 spetta anche nel caso di stabilizzazione delle collaborazioni che vengono trasformate in rapporto di lavoro subordinato.

È questo il tema dell’argomento trattato dal un articolo pubblicato oggi (3.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Virginio Villanova; Titolo: “Collaboratori «stabili» con bonus”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

L’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2016 vale anche per i collaboratori che vengono stabilizzati. Questo è uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 3/2016 del ministero del Lavoro sulle collaborazioni coordinate e continuative dopo che il codice dei contratti (decreto legislativo 81/2015) ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto.

Per i rapporti di collaborazione a progetto o di lavoro autonomo già intrattenuti tra le parti, il nuovo codice ha previsto la possibilità di una loro stabilizzazione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2016 previo accordo transattivo, firmato presso le direzioni territoriali del Lavoro (o in una delle sedi indicate dall’articolo 2113 del Codice civile o presso le commissioni di certificazioni), con cui il lavoratore deve rinunciare a ogni pretesa riguardo al precedente rapporto di collaborazione, sul quale viene messa in questo modo, una pietra tombale.

A seguito dell’accordo il datore può assumere il lavoratore con un contratto subordinato a tempo indeterminato e beneficiare per tale assunzione, dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2016. Infatti il ministero del Lavoro rileva che non esistono esplicite previsioni contrarie rispetto a questa ipotesi e che il beneficio è sempre conseguibile qualora ne ricorrano i presupposti (si veda articolo a fianco).

Per i collaboratori stabilizzati come subordinati il codice dei contratti impone al datore di lavoro l’onere di mantenerli in servizio per almeno un anno. Trascorso questo periodo, fatte salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (e anche le dimissioni), il datore di lavoro beneficia dell’estinzione degli illeciti amministrativi, fiscali e contributivi connessi al rapporto di lavoro irregolare.

Gli ispettori del lavoro saranno chiamati a controllare soprattutto altri tipi di collaborazioni, quali quelle coordinate e continuative a carattere personale in base all’articolo 409 del codice di procedura civile, che rimangono, con qualche modifica, ancora pienamente in vigore. Il codice dei contratti ha introdotto una presunzione di non genuinità delle co.co.co per le prestazioni a carattere personale e continuative etero-organizzate dal datore di lavoro in relazione ai tempi e ai luoghi di lavoro.

Tutte le volte in cui la prestazione viene resa all’interno dei locali del committente dove questi ha una propria organizzazione datoriale e il collaboratore deve rispettare determinati orari di lavoro, le presunzioni legali per una riqualificazione del rapporto, recita la circolare, s’intendono avverate.

In questo caso gli ispettori ricondurranno il rapporto di collaborazione nell’alveo del lavoro subordinato, applicando le sanzioni amministrative e recuperando le differenze contributive e retributive.

Il Dlgs 81/2015, all’articolo 2, comma 2, prevede un elenco di collaborazioni di natura autonoma, quali quelle che richiedono l’iscrizione ad albi o elenchi, gli amministratori e i sindaci di società, le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle società sportive dilettantistiche affiliate alle federazione riconosciute dal Coni e quelle specificamente disciplinate dagli accordi collettivi nazionali.

Anche in questi casi, comunque, gli ispettori dovranno operare i controlli. Nei casi più gravi, ai fini della riqualificazione del rapporto di lavoro occorrerà dimostrare l’etero-direzione da parte del datore, tipica del lavoro subordinato. Tale verifica è molto più approfondita rispetto al riscontro dell’etero-organizzazione dei soli tempi e luoghi di lavoro, richiesta per la riqualificazione delle collaborazioni ordinarie.

IL CONFRONTO 
Co.co.co Dipendente
Imponibile mensile lordo 1.500,00 1.500,00
Contributi Inps a carico del datore di lavoro* 317,25 448,2
Esonero 40% dei contribut i -179,28
Costo complessivo 1.817,25 1.768,92
Costo mensile lordo in euro di un collaboratore coordinato e continuativo e di un dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con fruizione dell’esonero contributivo biennale previsto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015). È stato ipotizzato un imponibile lordo mensile ai fini contributivi di 1.500,00 euro mensili. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro dipendente non è stata considerata l’incidenza delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto
(*) nel caso del lavoratore dipendente valore calcolato per un’azienda commerciale con più di 50 addetti

Advertisement