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Recesso genitori e convalida delle dimissioni:

Sempre in tema di dimissioni online ed in particolare il recesso genitori occorre evidenziare che la nuova procedura non si applica in caso di donne in gravidanza, genitori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o affidato. In tali ipotesi, l’eventuale risoluzione consensuale del rapporto deve essere convalidata presso il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.

A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (1.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Bos. J.T.; Titolo: “Confermata la convalida per il recesso dei genitori”).

Ecco l’articolo.

Le nuove disposizioni del Jobs act sulla risoluzione consensuale del rapporto e sulle dimissioni non valgono nel caso di donne in gravidanza, lavoratrice o lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o affidato. Infatti, l’articolo 26 del Dlgs 151/2015, che ha modificato le norme della legge «Fornero», non riguarda le ipotesi previste dall’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001.

Questa norma dispone che debbano essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro competente per territorio (e a questa convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto) la risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni presentate:

dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;

dalla lavoratrice o lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino;

dalla lavoratrice o lavoratore nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o affidato;

in caso di adozione internazionale, dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni previste dall’articolo 54, comma 9 (comunicazione della proposta di incontro con il minore, o comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento).

Anche su questo fronte c’è però una novità (che interessa solo di riflesso i datori): sono stati adottati un nuovo modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre o del lavoratore padre e un nuovo report per la rilevazione statistica, come stabilito dal ministero del Lavoro, con la Lettera circolare del 18 dicembre 2015.

Con decorrenza 1° gennaio 2016 è stata modificata infatti la modulistica già in uso, per la rilevazione dei dati relativi alle convalide delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali. Questo è avvenuto con particolare riguardo all’informativa relativa ai diritti spettanti alla lavoratrice (o al lavoratore) sulla possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria (articolo 32 del Dlgs 151/2001) o sul diritto a chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale, in luogo del congedo parentale (articolo 8, comma 7, del Dlgs 81/2015): il ministero ha precisato che, per agevolare l’indagine sulla genuinità del consenso prestato alle dimissioni/risoluzioni consensuali, nel nuovo modulo sono state aggiunte due voci concernenti l’avvenuta richiesta di fruizione degli istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità e il conseguente effettivo godimento degli stessi.

Infine, in caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino, in base all’articolo 54 del Dlgs 151/2001), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento; inoltre, la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono in questo periodo non sono tenuti al preavviso. Queste disposizioni si applicano anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità e, in caso di adozione o affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

In definitiva, nei primi tre anni di vita del bambino (o di adozione) opera la speciale procedura di convalida presso la Dtl; solo fino al termine del primo anno, invece, è ammessa la possibilità di dimettersi senza osservare il preavviso, percependo anche la relativa indennità sostitutiva e la Naspi (circolare Inpa 94/2015).

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