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Congedo parentale e maternità autonome: i requisiti

Relativamente al congedo parentale e alla indennità di maternità autonome la riforma di attuazione del Jobs Act, a differenza di quanto previsto dall’INPS, stabilisce che le libere professioniste hanno diritto al pagamento dell’indennità di maternità anche se non c’è astensione dal lavoro. Ricordiamo infatti che l’INPS ha contrariamente stabilito che per le libere professioniste iscritte alla gestione separata non sussisterebbe l’obbligo di astensione dal lavoro con la conseguenza però della perdita della indennità di maternità.

A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (1.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Maria Rosa Gheido; Titolo: “Il diritto all’indennità con 3 mesi di contributi”).

Ecco l’articolo.

Le nuove tutele del Jobs act degli autonomi vanno ad aggiungersi a quelle già in essere per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata del lavoro autonomo di cui alla legge 335/95 e riempiono il vuoto che si è creato dopo l’abrogazione da parte del Dlgs 81/2015 delle disposizioni sul lavoro a progetto contenute negli articoli da 61 a 69-bis della legge Biagi (Dlgs 276/2003).

Sul fronte di maternità e congedi parentali il Dm 12 luglio 2007 applica le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del Dlgs 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che, per via di questa estensione potrebbero fruire del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro come quelle subordinate. Secondo l’Inps, le libere professioniste iscritte alla gestione separata non hanno l’obbligo di astensione, tuttavia la permanenza al lavoro comporterebbe la perdita del diritto all’indennità di maternità.

I dubbi sono fugati dal Ddl autonomi che dispone il pagamento dell’indennità anche se non c’è astensione dal lavoro, circostanza che è del tutto pacifica per le professioniste iscritte alle casse. Il diritto all’indennità scatta però a condizione che l’iscritta possa vantare almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità). Grazie al Dlgs 80/2015, opera in questo caso l’automaticità della prestazione per cui è sufficiente che i 3 contributi mensili risultino o effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata. Occorre, però, tenere presente che la mensilità è accreditata a condizione che il versamento contributivo non sia inferiore a quello che deriva dall’applicazione del minimale contributivo della gestione pensionistica dei commercianti (con riferimento al 2016 15.548 euro). Pertanto per i lavoratori autonomi ai quali è applicata l’aliquota del 27,72%, l’accredito dell’intero anno opera con un contributo annuo di 4.309,91 euro.

Il criterio di accredito contributivo per il diritto alla maternità opera anche per l’indennità in caso di ricovero ospedaliero e per la malattia.

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