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Contribuzione 2016 artigiani e commercianti

Contribuzione 2016 artigiani e commercianti

Contribuzione 2016 artigiani e commercianti:

L’INPS, con la Circolare n. 15 del 2016 sulla contribuzione 2016 per artigiani e commercianti, ha reso note le istruzioni sulle aliquote, termini e modalità di versamento delle contribuzioni.

Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare n. 15/2016.

Premessa

L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2016, sono pari alla misura del 23,10 %.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2016, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

 Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 15 del 2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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