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DURC e aggiornamento delle agevolazioni:

Il Ministero del Lavoro, con la nota 1677 del 2016 ad oggetto la regolarità del DURC, ha aggiornato l’elenco delle agevolazioni contributive che il possesso di un DURC regolare consente di godere.

A parlarcene è anche l’articolo pubblicato oggi (29.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Virginio Villanova; Titolo: “Agevolazioni alla prova del DURC”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il possesso di un Durc regolare è la condizione richiesta per il godimento dei benefici normativi e contributivi. Con la nota 1677 di ieri, il ministero del Lavoro aggiorna il precedente elenco delle agevolazioni contributive contenuto nella tabella allegata alla circolare 5/2008. Anche questa volta viene espressamente ricordato che l’elencazione ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

La legge Finanziaria del 2007 (296/2006), all’articolo 1, comma 1175 faceva dipendere la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, a una condizione di regolarità nel versamento di contributi e premi attestata dalla disponibilità di un Durc regolare.

Nel corso di questi anni, l’intera materia ha registrato numerose modifiche fino a prevedere, dal luglio dello scorso anno, il Durc online che ha reso l’intera procedura esclusivamente telematica. Un Durc non regolare è incompatibile con il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.

Il beneficio, secondo l’inquadramento contenuto nella già richiamata circolare 5/2008, rappresenta un’ipotesi derogatoria, di carattere eccezionale, rispetto al regime contributivo ordinario.

Per benefici contributivi s’intendono gli sgravi collegati alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga rispetto all’ordinario regime contributivo previsto nella generalità dei casi.

Non può parlarsi di beneficio contributivo, invece, nelle ipotesi di un abbattimento dell’aliquota contributiva, che costituisce la regola per un determinato settore o per una categoria di lavoratori.

Si pensi ai regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori produttivi, come quelli legati all’agricoltura o alla navigazione marittima. Lo stesso dicasi anche per le ipotesi di agevolazioni destinate a determinati territori, come le zone montane o quelle a declino industriale.

Non è richiesto il Durc per quei contratti, come l’apprendistato ad esempio, per i quali la legge prevede una speciale aliquota contributiva. Anche in questo caso, come in quelli sopra richiamati, la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari, è generalizzato e non costituisce una deroga. È la deroga che qualifica il beneficio contributivo, subordinato a sua volta, alla presenza di un Durc regolare.

Per gli apprendisti in particolare, il Durc viene richiesto nella tabella in due ipotesi specifiche, nelle quali è previsto un regime derogatorio rispetto a quello ordinario. Il riferimento comprende gli apprendisti occupati in attività sotterranee e iscritti al Fondo minatori e quelli assunti da imprese con non più di nove dipendenti che beneficiano anch’essi dello sgravio totale dei contributivi per un certo periodo di tempo.

Dopo quasi otto anni dalla sua pubblicazione, l’elenco delle agevolazioni contributive allegato alla circolare del 2008 necessitava di un restyling. Fanno il loro ingresso nella nuova tabella diverse figure contrattuali per le quali sono stati destinati in questi anni importi considerevoli a titolo di beneficio contributivo.

Pensiamo agli incentivi per i beneficiari dell’Aspi (circolare Inps 175/2013), per l’assunzione dei percettori di indennità di disoccupazione non agricola, o le agevolazioni previste per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Nell’elenco delle agevolazioni per le quali è richiesto il Durc trovano posto, da ultimo, anche l’esonero contributivo di cui alla legge di stabilità 2015 e buona parte dei benefici previsti per l’assunzione dei giovani.

IN SINTESI 
01 Il restyling
Dopo quasi otto anni dalla sua pubblicazione, l’elenco delle agevolazioni contributive allegato alla circolare del 2008 necessiata di un restyling. Fanno il loro ingresso nella nuova tabella diverse figure contrattuali per le quali sono stati destinati, in questi anni, importi considerevoli a titolo di beneficio contributivo. Basti pensare agli incentivi per i beneficiari dell’Aspi, per l’assunzione di coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione non agricola, o le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.
02 regolarità e benefici
Un Durc non regolare è incompatibile con il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge in materia. Il beneficio, secondo l’inquadramento contenuto nella circolare numero 5 del 2008, rappresenta un’ipotesi derogatoria, di carattere eccezionale, rispetto al regime contributivo ordinario. Per benefici contributivi s’intendono gli sgravi collegati alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga rispetto all’ordinario regime contributivo previsto nella generalità dei casi.
03 Esenzione
Sono previste anche delle deroghe alla richiesta del documento di regolarità. Non è richiesto il Durc per quei contratti, come l’apprendistato (ad esempio), per i quali la legge prevede una speciale aliquota contributiva.
In tal caso la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari, è generalizzato e non costituisce una deroga. È la deroga che qualifica il beneficio contributivo, subordinato a sua volta, alla presenza di un Durc regolare.

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