DDL lavoro autonomo e il pacchetto tutele:
È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il DDL lavoro autonomo che introdurrà norme di tutela molto interessanti come i congedi parentali di sei mesi fino a 3 anni di vita del bambino, la sospensione fino a 150 giorni del rapporto di lavoro anche in caso di malattia e infortunio, indennità di maternità fruibile anche nel caso in cui la professionista continui a lavorare, ecc.
A parlarcene approfonditamente è l’articolo pubblicato oggi (29.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci; Titolo: “Più tutele per 2 milioni di professionisti”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Deducibilità al 100% delle spese per formazione e aggiornamento professionale entro i 10mila euro. Indennità di maternità che si potrà percepire anche continuando a lavorare. Congedi parentali di sei mesi fino ai tre anni di vita del bambino. Sospensione del rapporto di lavoro (fino a 150 giorni) anche in caso di malattia e infortunio.
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il Ddl sul lavoro autonomo – con un primo pacchetto di tutele per oltre due milioni di partite Iva e professionisti, compresi i collaboratori coordinati e continuativi – che disciplina anche il lavoro agile, insieme ad un secondo Ddl delega sulla povertà. I due provvedimenti viaggeranno in Parlamento come collegati alla legge di Stabilità, per accelerare l’approvazione.
Sul fronte del lavoro autonomo, in primo luogo si sancisce lo «stop ai contratti capestro», ha spiegato al termine della riunione di Governo il ministro del lavoro, Giuliano Poletti. Il Ddl, infatti, prevede l’espressa nullità delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente (o recedere senza preavviso) dal contratto e di quelle che fissano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura. Il provvedimento disciplina poi il delicato tema delle invenzioni del lavoratore autonomo. In caso di apporti originali o di vere e proprie invenzioni fatte in esecuzione o in adempimento del contratto, si stabilisce che i relativi diritti di utilizzo economico spettino al professionista, e non al committente, che al più ne può trarre un vantaggio.
Si interviene anche sulle spese per la formazione introducendo l’integrale deducibilità degli esborsi, nei limiti di 10mila euro l’anno, sostenuti per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale (è escluso l’incentivo fiscale per le spese di viaggio e soggiorno). Deducibilità sempre al 100%, ma nei limiti di 5mila euro, anche per le spese per i servizi per il lavoro; si potranno dedurre anche le spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Con questo provvedimento «si ampliano le tutele per oltre 2 milioni di lavoratori autonomi – sottolinea Maurizio Del Conte, giuslavorista alla Bocconi di Milano e neo presidente dell’Anpal -. Confidiamo adesso in un percorso parlamentare il più rapido possibile». Per partite Iva e professionisti si dovranno aprire anche le porte dei centri per l’impiego e delle agenzie private «che dovranno aiutarli, con servizi dedicati», aggiunge Marco Leonardi, economista alla Statale di Milano, e neo consigliere di palazzo Chigi per i temi del lavoro.
Nello stesso Ddl viene disciplinato il lavoro agile, modalità di lavoro subordinato svolto in parte da “remoto”, con smartphone o computer: il lavoratore ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei suoi colleghi che svolgono la stessa mansione, così come potrà beneficiare della detassazione del premio di produttività. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dell’azienda. Per Maurizio Sacconi (Ap) l’esame parlamentare «potrà consentire di approfondire tutti i profili del cambiamento dall’orario di lavoro alla smaterializzazione del luogo fisico alla retribuzione a risultato». Cesare Damiano (Pd) sottolinea «la deducibilità fiscale delle spese per la formazione ma chiede il blocco dell’aliquota previdenziale al 27% oltre il 2016 ed in modo strutturale».
Quanto al secondo Ddl sul contrasto alla povertà, contiene una delega al governo per l’introduzione di un’unica misura nazionale che fissi il livello essenziale delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale. L’intervento è duplice perché il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Il piano dunque comprende anche l’offerta di servizi alla persona. Con uno o più Dlgs, il governo dovrà anche razionalizzare le prestazioni assistenziali (insieme a quelle di natura previdenziale), e riordinare la normativa dei servizi sociali. «Ragioniamo su risorse previste nella legge stabilità – ha spiegato il ministro Poletti -. L’intervento riguarda 280mila famiglie e 580mila bambini, in tutto circa un milione di persone Stiamo scrivendo il decreto sull’uso delle risorse e preciseremo la platea». Per il 2016 sono stanziati 600 milioni di euro – che serviranno per l’Asdi (l’assegno di disoccupazione che spetta quando, dopo la fine della Naspi, si resta in situazione di difficoltà) e per estendere a tutto il territorio il Sostegno all’inclusione attiva – ma insieme ai risparmi e fondi pregressi si stima che le risorse disponibili superano 1 miliardo. Dal 2017 è stanziato 1 miliardo.
LE NUOVE MISURESPESE FORMAZIONEIl Ddl sul lavoro autonomo eleva al 100% la deducibilità delle spese, entro un limite annuo di 10mila euro, per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale. Si prevede anche l’integrale deducibilità delle spese per i servizi di ricollocazione (presso centri per l’impiego e agenzie privati dovrà esserci uno sportello dedicato agli autonomi)PAGAMENTIPartite Iva e professionisti potranno dedurre fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il rischio di insolvenza. L’incentivo fiscale si applica alle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio di mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo (tali spese si distinguono da quelle per l’assicurazione obbligatori per i danni)MATERNITÀ E MALATTIALe lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps hanno diritto all’indennità di maternità, continuando a lavorare. Sempre gli iscritti alla gestione separata possono usufruire dei congedi parentali massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni del bambino. In caso di gravidanza, malattia e infortunio il rapporto di impiego non si estingue ma rimane sospeso, senza retribuzione, per un periodo massimo 150 giorniCLAUSOLE ABUSIVESono prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto (compreso il recesso). Sono nulle anche le clausole che stabiliscono termini di pagamento delle prestazioni superiori a 60 giorni dalla fattura. Il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta si considera abusivoINFORTUNIIn caso di malattia e di infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia e infortunio fino a un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e premi sospesi in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di stopLAVORO AGILEIl lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai suoi colleghi che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda, e di beneficiare anche degli incentivi fiscali sul premio di produttività. L’accordo deve essere stipulato per iscrittoLA PAROLA
CHIAVELavoro agileÈ una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. La prestazione lavorativa viene svolta in parte all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa e con strumenti tecnologici. Il Ddl prevede che i limiti di durata massima dell’orario di lavoro siano quelli derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.