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Sport dilettantistico e collaborazioni senza subordinazione:

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 6 del 2016 sullo sport dilettantistico, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ha fornito il suo parere circa l’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 81 del 2015 ed in particolare sulle tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 6/2016.

Il CONI e l’ANCL, con separati atti, hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

In particolare, gli interpellanti chiedono se il dettato normativo di cui alla lett. d) della citata disposizione possa essere riferito anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

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Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, il Ministero ha evidenziato quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dal disposto di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale viene sancito “il superamento del contratto di lavoro a progetto”, mediante l’abrogazione degli artt. da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003.

Si evidenzia che, in forza dell’art. 2 comma 1 del medesimo Decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trova applicazione nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).

Va tenuto, inoltre, presente che ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d), non rientrano invece nel campo di applicazione della disciplina sopra illustrata “le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della L. n. 289/2002”.

Ciò premesso, al fine di circoscrivere le collaborazioni sportive che risultano sottratte all’applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, appare necessario fare altresì riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

Nello specifico, l’art. 67, lett. m) del citato D.P.R., come modificato dall’art. 90, comma 3, L. n. 289/2002, ai fini della qualificazione dei redditi diversi si riferisce alle “indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo- drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Il Legislatore, dunque, con l’obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche ha utilizzato la locuzione “qualunque organismo comunque denominato” con un’accezione ampia in modo da ricomprendervi il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di promozione sportiva nonché qualsiasi altro sodalizio sportivo non professionale da essi riconosciuto, proprio in considerazione della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona e a finalità di carattere educativo e formativo (cfr. Corte d’Appello Firenze sent. 683/2014).

Ciò risulta acclarato in forza del dettato di cui all’art. 35, comma 6, L. n. 14/2009 che, attraverso un’interpretazione autentica dell’art. 67, comma 1 lett. m), ha annoverato le Federazioni Sportive Nazionali, le discipline associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI tra i soggetti beneficiari dello specifico regime agevolato ivi previsto.

In forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra riportate, nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Pertanto, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che esulino dall’applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall’art, 2 comma 1, in esame, anche le collaborazioni sportive rese in favore di tali ultimi organismi.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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