CIGS imprese soggette a procedura concorsuale:
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 2016 sulla fruizione della CIGS per i lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedure concorsuali intervenuta in costanza di trattamento, ha fornito chiarimenti sulla materia.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 1/2016.
In riscontro ai diversi quesiti presentati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., concernenti la richiesta di chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale, intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le causali previsti dalla previgente normativa nonché dall’articolo 21 del vigente decreto legislativo n. 148/2015, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 335 del 21.1.2016, il Ministero ha rappresentato quanto segue.
L’art. 2, comma 70, della L.n. 92/2012 ha abrogato l’art. 3 della L.n. 223/1991 con effetto dal 1° gennaio 2016.
Pertanto, espunta la suddetta disposizione dell’ordinamento giuridico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento CIGS conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate dal medesimo art. 3. Nell’ambito della circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 della Direzione Generale del Ministero del Lavoro, è stato precisato che, successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia stata sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste dal decreto legislativo 148/2015.
Fermo restando quanto sopra, con riferimento ad imprese che abbiano richiesto la concessione del trattamento di CIGS in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché dall’art. 21 del vigente d.lgs. n. 148/2015, e che, in costanza di fruizione del trattamento richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, si precisa che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato – ovviamente limitatamente al periodo già richiesto – in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.
A tal fine, è necessario che gli organi della procedura concorsuale inoltrino telematicamente, all’interno della pratica di “CIGS on line” già acquisita dalla Divisione IV, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto delle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.
Pertanto, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’INPS provvede all’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di “voltura” presentata dagli organi della procedura concorsuale, potrà essere autorizzata – alle condizioni sopra descritte – con decreto direttoriale dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., la corresponsione della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalla procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.
(Fonte: Ministero del Lavoro)