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Agevolazioni contributive 2016 nuove assunzioni:

La Legge di Stabilità 2016, relativamente alla agevolazioni contributive per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, stabilisce la loro proroga anche per il 2016 ma con importi e durata ridotti rispetto a quelli previsti per il 2015. Per le Regioni del Centro-Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato verrà esteso anche al 2017, ma con importo e durata che potranno essere rettificate e comunque “assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (comma 110).

Al comma 178 della Legge di Stabilità, per quel che qui interessa, è disciplinata l’agevolazione contributiva in questione per le nuove assunzioni, vediamo nel dettaglio cosa dice:

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni, come in precedenza indicato, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

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L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L’esonero di cui al presente comma, inoltre, non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Appare evidente che l’esonero contributivo in questione ricalca quello già previsto con la legge di stabilità dello scorso anno, fatte salve le differenziazioni sulla durata e sull’importo.

Sintetizzando quanto sopra:

beneficiari dell’esonero contributivo: datori di lavoro privati, ivi comprese le agenzie di somministrazione e le società cooperative (rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo, come previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001); gli studi professionali; le associazioni e le fondazioni

a cosa si riferisce: esclusivamente per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore che si vuole assumere nei sei mesi precedenti non abbia avuto alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (in tal caso il datore di lavoro per tutelarsi, laddove nutra dei dubbi al riguardo e per evitare indagini e/o eventuali rivendicazioni INPS, potrebbe richiedere il rilascio di un attestato presso il centro per l’impiego, rilasciato al lavoratore, che dimostri l’assenza di rapporti a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti);

periodo fruibile: contratti stipulati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016

a chi non si applica: alle Pubbliche Amministrazioni; alle assunzioni con contratto di apprendistato (poiché ha degli incentivi previsti dalla normativa specifica), al contratto di lavoro domestico, contratto di lavoro intermittente a t.i. e al contratto di lavoro agricolo; ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ai lavoratori per i quali sia già stato usufruito un esonero contributivo in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge;

durata massima: 24 mesi

esonero contributivo previsto: 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3250,00 euro all’anno e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Giova evidenziare che l’esonero contributivo, come sopra si è detto, non spetta per i lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato; per i lavoratori che nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016 siano stati occupati sempre con contratto a tempo indeterminato in aziende collegate o controllate anche ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto: da ciò deriva pertanto che potranno essere qualificate come nuove assunzioni, i lavoratori che hanno in corso o hanno avuto in corso, anche con il medesimo datore di lavoro, un rapporto di lavoro a tempo determinato, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita IVA, un contratto di lavoro intermittente, un’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, una rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto (anche stabilizzato ex art. 54 del D.Lgs. n. 81 del 2015), una prestazione di lavoro accessorio.

L’esonero contributivo, qualora si verifichino le condizioni volute dalla legge, può essere applicato anche alle assunzioni di personale con qualifica dirigenziale (sempre con contratto a tempo indeterminato) come previsto anche dalla Circolare n. 17 del 2016 dell’INPS, anche se in realtà – come previsto dall’art. 29 del d.l.gs. n. 81 del 2015 – di norma i dirigenti vengono assunti con contratto a tempo determinato di durata massima di cinque anni rinnovabile.

Tuttavia se vi fosse violazione del requisito in cui si vuole che il lavoratore non abbia già in precedenza lavorato per il datore che procede all’assunzione a tempo indeterminato, ad esempio in ipotesi di lavoro nero, le sanzioni applicabili potrebbero essere quelle già previste per il lavoro nero (sicuramente) e (probabilmente) anche la restituzione in toto dell’agevolazione contributiva fruita. Occorre però tenere a mente che l’art. 54 del d.l.gs n. 81 del 2015 consente la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, contratti di lavoro autonomo a partita IVA e al comma 2 prevede anche “l’estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi amministrativi, contributivi, e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione”, quindi una sorta di pietra tombale sulle violazioni legate a quel rapporto di lavoro.

La possibilità di esonero contributivo, inoltre, può essere applicata anche alle assunzioni a tempo indeterminato (avvenute nel corso del 2015) di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico, probabilmente tale possibilità verrà estesa anche all’anno in corso. Occorre però attendere le indicazioni del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

Naturalmente dalle agevolazioni contributive di cui sopra sono esclusi i premi INAIL come espressamente previsto dalla legge di stabilità 2016.

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