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Dipendenti infedeli e risarcimento danno all’immagine:

Per contrastare il fenomeno assenteismo dei dipendenti infedeli sarà contemplato anche il risarcimento alla PA per danno all’immagine quale conseguenza della falsa attestazione della presenza nel luogo di lavoro da parte del dipendente infedele e quantificato in sei mesi di retribuzione.

Ad approfondire la questione è l’articolo pubblicato oggi (26.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma. Marco Lovo; Titolo: “Il danno all’immagine costa sei mesi di stipendio”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione dell’assenteismo dei dipendenti pubblici, lo schema di decreto delegato approvato dal Consiglio dei ministri prevede che, a seguito di falsa attestazione della presenza accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi, debba essere effettuata la segnalazione dei fatti alla Procura regionale della Corte dei conti entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare, quando esso potrebbe essere ancora in corso di espletamento. La Procura, se ricorrono i presupposti, emette l’invito a dedurre per danno all’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. Esiste quindi un onere di comunicazione da parte dell’amministrazione dell’esito del procedimento disciplinare alla Procura dopo la segnalazione.

La Procura della Corte dei conti deve esercitare l’azione di responsabilità entro i 120 giorni successivi alla «denuncia», senza possibilità di proroga. Non è chiaro che cosa debba intendersi per «denuncia» come termine d acui calcolare i 120 giorni e, se essa fosse riferita alla segnalazione, i tempi sarebbero incongrui in quanto, considerati i termini di conclusione del procedimento disciplinare e quelli a disposizione per l’emissione dell’invito a dedurre, residuerebbe un ristrettissimo margine per l’esercizio di tale azione. Meglio quindi fare riferimento al richiamo contenuto nel comma 3-quater dell’articolo 55 quater all’articolo 5 del Dl 453/1993 e considerare quindi il termine dei 120 giorni decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile.

Novità di rilievo riguardano anche la quantificazione del danno all’immagine. Sotto questo profilo, l’articolo 55-quinquies, comma 2. del Dlgs 165/2001, introdotto dall’articolo 69, comma 1 del Dlgs 150/2009, aveva già previsto una norma speciale rispetto alla previsione di carattere generale contenuta nell’articolo 17, comma 30-ter del Dl 78/2009, applicabile nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio e che dispone un risarcimento pari alla retribuzione nei periodi per i quali sia stata accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine.

Il comma 3-quater introdotto dal nuovo decreto, derogando alla quantificazione in via presuntiva del danno all’immagine (articolo 1, comma 1-sexies della legge 20/1994), pari al doppio della somma o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente) stabilisce che l’entità del danno sia determinata in via equitativa «anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione» e non possa essere in ogni caso inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio, oltre a interessi e spese di giustizia.

Resta fermo, inoltre, il risarcimento dell’ulteriore danno erariale causato dai compensi erogati per prestazioni non rese a causa dell’assenza del dipendente, anche se sembrerebbe doversi avviare una procedura distinta rispetto a quella da svolgere in forma “d’urgenza” limitata al solo danno all’immagine.

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