Licenziamenti collettivi e criterio di selezione:
Nei licenziamenti collettivi, nei quali organizzazioni sindacali e azienda hanno concordato quale criterio di selezione dei lavoratori da avviare alla mobilità l’essere prossimi al pensionamento, la Cassazione ha stabilito che è necessario prestare particolare attenzione alla fatto se il numero dei lavoratori che presenta tale requisito è superiore ai licenziamenti previsti (sentenza n. 25048 del 2015).
Questo il tema di un articolo pubblicato oggi (23.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Massimiliano Biolchini e Carlo Marinelli; Titolo: “Va motivato il licenziamento parziale”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
In caso di licenziamenti collettivi nei quali azienda e sindacati hanno individuato la prossimità al pensionamento quale esclusivo criterio di selezione del personale da avviare alla mobilità, occorre prestare particolare attenzione se il numero dei lavoratori con i requisiti è superiore ai licenziamenti previsti.
Con la sentenza 25048/2015, la Corte di cassazione ha affrontato il caso, niente affatto infrequente, in cui i dipendenti da avviare alla mobilità in quanto prossimi alla pensione siano più dei licenziamenti previsti. In particolare, nel caso in esame, il datore di lavoro ha concordato con le organizzazioni sindacali il criterio della prossimità al pensionamento come unico ed esclusivo criterio per selezionare i dipendenti, ma successivamente ha comunicato che, allo scopo di salvaguardare «la funzionalità della struttura organizzativa ed operativa aziendale», un determinato numero sarebbe stato mantenuto in servizio più a lungo rispetto agli altri, senza alcuna ulteriore specificazione.
I giudici di Cassazione hanno censurato tale impostazione ritenendo che, seppure il criterio di scelta della prossimità al pensionamento adottato nell’accordo sindacale sia legittimo e ammissibile, qualora tuttavia si renda necessario il mantenimento in servizio di alcuni lavoratori pensionabili rispetto ad altri, il datore di lavoro non è esonerato dal fornire «puntuale indicazione delle modalità con le quali tale unico criterio è stato applicato in modo differenziato con il licenziamento di alcuni e il mantenimento in servizio di altri, tutti egualmente pensionabili».
In altri termini la Corte ha ribadito che, qualora il criterio di scelta concordato con le organizzazione sindacali determini il licenziamento di un numero maggiore di dipendenti rispetto agli esuberi effettivi, occorre non solo provare che i dipendenti licenziati abbiano i requisiti previsti dal criterio di scelta concordato, ma anche che siano stati correttamente selezionati in una platea più vasta, secondo criteri obiettivi e verificabili che escludano una valutazione meramente discrezionale. Tali criteri, in mancanza di più specifico accordo in sede sindacale, potranno rifarsi, in presenza di personale che svolga mansioni fungibili, a quelli legali previsti dall’articolo 5 della legge 223/1991, relativi a carichi di famiglia, anzianità di servizio ed esigenze tecnico-produttive e organizzative.
Nel caso esaminato dalla Corte, l’omissione di ogni specificazione in ordine a tali criteri ha comportato una violazione dell’articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 che esige la puntuale indicazione delle modalità applicative dei criteri di selezione adottati, con la conseguenza di rendere impossibile, in sede giurisdizionale ma ancor prima alle organizzazioni sindacali e ai singoli lavoratori, la verifica della conformità ai principi di correttezza e buona fede della condotta del datore di lavoro, da cui discende l’inefficacia dei licenziamenti intimati.