Visite mediche di controllo INPS esenzione reperibilità:
È stato pubblicato sulla G.U. n. 16 del 2016 il Decreto 11 gennaio 2016 sulle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS ed in particolare sulle possibilità di esenzione dalla reperibilità dei lavoratori del settore privato in caso di particolari circostanze. Il suddetto Decreto entrerà in vigore da oggi 22 gennaio 2016, giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U.
In particolare, il decreto stabilisce che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Le patologie di cui alla lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
Il Decreto 11 gennaio 2016 va a modificare il D.M. 15 luglio 1986 che contiene la disciplina generale delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS.
Come è noto le visite mediche disciplinari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dall’INPS d’ufficio o su richiesta degli altri istituti previdenziali o dei datori di lavoro alle sedi dell’Istituto medesimo presso le quali sono istituite, sentiti gli ordini dei medici, apposite liste di medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e liberi professionisti.
La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno dell’assenza del lavoratore anche con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente far seguito atto scritto confermativo, alla sede dell’INPS nella cui circoscrizione, secondo le indicazioni fomite dal datore di lavoro o dall’Istituto previdenziale all’atto della richiesta, si trova il luogo dove il lavoratore e ammalato.
Per il medesimo lavoratore. nella stessa giornata, non può essere avanzata, alla competente unità sanitaria locale, altra richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia.
L’orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo e dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.