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Intermediari assicurativi senza subordinazione:

Agli intermediari assicurativi non si applica la presunzione di subordinazione che, a partire dal 1° gennaio 2016 viene applicata invece a tutti i contratti di collaborazione personale e continuativa caratterizzati dall’elemento della etero-organizzazione, sempre che l’attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni.

Questo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con Interpello n. 5 del 2016 di cui vi abbiamo già parlato ieri in un nostro articolo ed è anche il tema di un articolo pubblicato oggi (22.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampero Falasca; Titolo: “Assicuratori senza subordinazione”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

La “presunzione di subordinazione” applicabile dal 1° gennaio 2016 a tutti i contratti di collaborazione personale e continuativa caratterizzati dal requisito della etero organizzazione non vale per i rapporti di intermediazione assicurativa che comportano lo svolgimento delle attività previste dal Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005), a condizione che siano in concreto svolti nel rispetto del dettato normativo.

Questa la conclusione cui giunge il ministero del lavoro con la risposta all’interpello (5/2016) formulato dall’Ania (l’associazione delle imprese assicuratrici) per chiedere delucidazioni in materia.

Il ministero analizza le caratteristiche tipiche dell’attività di intermediazione assicurativa, ricordando che la medesima è regolata dal Dlgs 209/2005. L’articolo 106 di tale codice stabilisce che l’intermediario assicurativo presenta e propone prodotti assicurativi oppure presta assistenza e consulenza finalizzate allo svolgimento di tale attività, anche allo scopo di concludere e in seguito gestire i relativi contratti.

Secondo il ministero, la norma metterebbe in luce il carattere prettamente commerciale dell’attività e, quindi, consentirebbe di differenziare l’intermediazione assicurativa dalla collaborazione coordinata e continuativa ordinaria disciplinata dal Jobs act. Questa differenza, prosegue la risposta all’interpello, sarebbe enfatizza ulteriormente dall’articolo 109 del codice, nella parte in cui stabilisce che l’intermediazione assicurativa si svolge senza obblighi di orario o di risultato.

Sulla base di questi elementi il ministero conclude la risposta all’interpello escludendo che sussista il requisito della etero organizzazione (che, come ricordato, ai sensi del Dlgs 81/2015 comporta l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato) nei rapporti di tale natura.

Tale interpretazione non è, tuttavia, sufficiente a escludere in concreto l’effettiva applicazione della regola introdotta dal Jobs act: ogni singolo rapporto di intermediazione dovrà, infatti, essere contrattualizzato con regole coerenti con la disciplina legale e, soprattutto, come ricorda lo stesso ministero, dovrà svolgersi con modalità conformi al dettato normativo.

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