Prepensionamento poligrafici di aziende editoriali:
L’INPS, con la Circolare n. 8 del 2016 sul prepensionamento poligrafici di aziende editoriali, ha fornito le prime indicazioni al riguardo, con riferimento alle disposizioni in materia contenute nella legge di stabilità 2016 (L.n. 208/2015).
Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare n. 8/2016.
- Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all’articolo 1, commi da 295 a 297, reca disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali (Allegato n. 1).
Il comma 295 stabilisce, in deroga a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lettera g), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 297.
Il comma 296 dispone che per le finalità di cui al comma 295 è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Il comma 297 dispone che i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 295 sono erogati, nell’ambito del limite di spesa di cui al comma 296, secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.
L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base dell’ordine cronologico di sottoscrizione dell’ accordo di procedura, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data del 31 dicembre 2013.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 296 l’Istituto non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in parola.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni in ordine ai destinatari della norma ed al termine di presentazione delle domande di prepensionamento.
Per conoscere il resto delle indicazioni si rinvia alla Circolare n. 8 del 2016 consultabile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)