Integrazioni salariali la nuova disciplina:
L’INPS, con la Circolare n. 7 del 2016 sulle integrazioni salariali, ha fornito le istruzioni amministrative ed operative per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie.
Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare n. 7/2016.
Premessa
Il Decreto Legislativo n. 148/15 all’art. 16, comma 1, ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente.
La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina secondo i criteri illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015. Si precisa tuttavia che le domande già prese in carico da una Sede (stato domanda ”trasferita”) saranno definite dalla Sede stessa.
La citata circolare n. 197/2015 ha stabilito tra l’altro, che i direttori di sede (o dirigenti delegati) avranno l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.
Ai fini di una esatta correlazione tra le sedi territorialmente competenti a ricevere la domanda e le unità produttive per le quali l’Azienda chiede le integrazioni salariali ordinarie, occorre ricordare che:
- Il paragrafo 1.4 della circolare n. 197/15 ridefinisce il concetto di “unità produttiva” ancorandolo al requisito della autonomia organizzativa;
- il messaggio del 7 dicembre 2015 n. 7336 ha precisato i criteri da utilizzare nel settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come “unità produttiva”, stabilendo che: “la costituzione e il mantenimento degli stessi deve essere in esecuzione di un contratto d’appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi”. Non sono invece configurabili come unità produttiva i cantieri che non soddisfino tali requisiti.
Tutto ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alla individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 7 del 2016 consultabile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)