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Sgravio contributivo alla contrattazione di secondo livello:

L’INPS, con il Messaggio n. 162 del 2016 sullo sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, ha illustrato agli interessati le modalità di fruizione del beneficio contributivo.

Al riguardo si legge quanto segue nel messaggio n. 162/2016.

  1. Premessa.

Il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 ha disciplinato, per l’anno 2015, lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007.

Con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo – sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.

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Con il messaggio n. 5302 del 12 agosto 2015 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014.

Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

  1. Generalità.

Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.

Ove – infatti – le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Si precisa, altresì, che – per il calcolo dello sgravio – deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio n. 162 del 2016 e al suo allegato (Allegato n. 1) consultabili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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