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Operativo il FIS Fondo di integrazione salariale:

Dal 1° gennaio scorso è operativo il FIS – Fondo di integrazione salariale  (che sostituisce – come è noto – Fondo di solidarietà residuale), come da indicazioni fornite ieri (18.1.2016) da un comunicato del Ministero del Lavoro.

A parlarcene è anche l’articolo pubblicato oggi (19.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Matteo Prioschi; Titolo: “Fis operativo per chi ha più di 15 addetti”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il fondo di integrazione salariale è pienamente operativo dal 1° gennaio per le aziende che già erano iscritte al fondo di solidarietà residuale. I datori di lavoro che occupano in media più di cinque e fino a 15 addetti, invece, dovranno attendere la pubblicazione di un decreto interministeriale. Queste le indicazioni fornite ieri dal ministero del Lavoro con un annuncio pubblicato sul suo sito internet.

Il fondo di integrazione salariale è stato previsto dal decreto legislativo 148/2015 di attuazione del Jobs act e dall’inizio del mese sostituisce il fondo di solidarietà residuale. A differenza di quest’ultimo, si amplia il bacino dei datori di lavoro che sono tenuti a versare i relativi contributi e di conseguenza possono richiedere alle prestazioni. Infatti, mentre il fondo residuale era obbligatorio per le aziende con in media più di quindici addetti che operavano in settori esclusi dalla cassa integrazione e dove non erano stati attivati fondi di solidarietà bilaterali, il fondo di integrazione salariale (Fis) comprende tutte la aziende, con le caratteristiche precedenti, che hanno più di cinque dipendenti.

Per dare continuità al sistema di ammortizzatori, con il Dlgs 148/2015 è stata prevista la nomina, entro il 30 novembre 2015, del comitato amministratore del Fis, in mancanza del quale i compiti sarebbero stati svolti da un commissario.

L’annuncio del ministero non chiarisce a che punto sia l’iter organizzativo, limitandosi a precisare che per i già iscritti il fondo è operativo. Quindi dal 1° gennaio i datori di lavoro che occupano in media più di quindici addetti devono versare un contributo pari allo 0,65 per cento. A questi soggetti il Fis garantisce un assegno di solidarietà per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile e l’assegno ordinario per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

Per i datori di lavoro che hanno fino a 15 dipendenti, invece, la contribuzione è dello 0,45% e si può accedere solo all’assegno di solidarietà. In questo caso, come precisato dal ministero, per il momento i contributi non sono dovuti, mentre l’accesso alle prestazioni, in base al Dlgs 148/2015, potrà essere chiesto in riferimento a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa a partire dal 1° luglio 2016.

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