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Indennità sostitutiva pagata in ritardo:

La Cassazione, con sentenza n. 709 del 2016 sulla indennità sostitutiva, ha stabilito che – in aderenza all’orientamento delle SS.UU. – in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della c.d. tutela reale (quella dell’art. 18 St. Lav.), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista nel comma 5 dello stesso articolo 18, il rapporto di lavoro, con comunicazione al datore di tale scelta, si estingue anche se non è intervenuto il pagamento dell’indennità, senza che permanga – per il periodo successivo, in cui la prestazione lavorativa non è dovuta né può essere pretesa – alcun obbligo retributivo.

Il caso all’esame della Suprema Corte riguardava la seguente vicenda.

Con ricorso al Tribunale di Nola (omissis) esponeva di avere ottenuto una sentenza (n. 3436/06) dichiarativa del licenziamento intimatogli dalla s.p.a. (omissis) e di avere, in data 2 novembre 2006, chiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, l. 20 maggio 1970 n. 300, nel testo allora vigente. Poiché l’indennità era stata corrisposta solo il 23 gennaio 2007, lo (omissis) chiedeva la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni corrispondenti al periodo 2 novembre 2006 – 23 gennaio 2007, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Rigettata la domanda dal Tribunale, con sentenza del 28 novembre 2012 la Corte d’appello di Napoli riformava ed accoglieva integralmente la pretesa dell’attore, parlando di obbligo di reintegrazione che si estingue solo con l’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva e di risarcimento del danno realmente sopportato dal lavoratore a causa dell’inadempimento di quest’obbligo, pari all’ammontare delle retribuzioni perdute. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che è stato accolto dalla Corte Suprema con cassazione della sentenza impugnata e condanna della datrice di lavoro a pagare all’ex dipendente solamente la rivalutazione e gli interessi calcolati sulla indennità sostitutiva della reintegrazione dal giorno della dichiarazione di opzione fin all’effettivo pagamento della stessa.

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