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Procedimento disciplinare e immediatezza della contestazione:

La Corte di Cassazione è intervenuta in tema di procedimento disciplinare e immediatezza della contestazione con la sentenza n. 281 del 2016 stabilendo che in materia di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività della contestazione deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro.

Ce ne parla anche l’articolo pubblicato oggi (13.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giuseppe Bulgarini d’Elci; Titolo: “Per la contestazione termini “relativi”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Nell’ambito di un procedimento disciplinare il concetto d’immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo e non assoluto. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 281/16, rimarcando che un intervallo temporale anche rilevante tra il compimento degli addebiti e l’esercizio del potere disciplinare può giustificarsi in presenza di un’organizzazione aziendale complessa e della necessità di completare le indagini ispettive.

Ripercorrendo un insegnamento espresso in precedenti decisioni, la Corte ha segnalato che il principio di tempestività dell’azione disciplinare va messo in relazione con il tempo necessario al datore per acquisire una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, nonché della loro riconducibilità al lavoratore. Rimarca la Cassazione, a questo proposito, che la regola per cui l’esercizio del potere disciplinare deve essere ravvicinato rispetto alla conoscenza dei fatti risponde all’esigenza, da un lato, di garantire al lavoratore l’effettivo esercizio del diritto di difesa e, dall’altro, di tutelare il legittimo affidamento del medesimo dipendente, in presenza di un ritardo nella contestazione, sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore alla condotta inadempiente. In questo contesto, ad avviso della Cassazione, il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo e direttamente rapportato agli accertamenti che il datore deve compiere per avere un quadro preciso dei fatti passibili di censura disciplinare e delle relative responsabilità.

Nel caso in esame il dipendente, direttore di un Ufficio postale, aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare a distanza di oltre sette mesi dalla data in cui il datore di lavoro, Poste Italiane, a seguito degli accertamenti interni, era venuto a conoscenza delle condotte inadempienti del dipendente (un negligente presidio delle procedure di controllo interne che aveva consentito al vicedirettore dell’Ufficio la sottrazione di denaro). L’azione disciplinare si era poi conclusa con un licenziamento per giusta causa.

Il direttore di filiale, che in primo e in secondo grado era risultato soccombente, aveva impugnato la sentenza d’appello sul presupposto, tra gli altri, che l’azione disciplinare era stata proposta tardivamente. A supporto di questa conclusione, la difesa del direttore aveva evidenziata che il contenuto della contestazione disciplinare era essenzialmente la trasposizione degli addebiti già operata nella relazione interna consegnata a Poste Italiane.

La Cassazione non ha condiviso questa tesi e ha rimarcato che, alla luce delle dimensioni aziendali e della necessità di completamento dell’indagine ispettiva, di cui la relazione interna non costituiva il passaggio conclusivo, il lasso temporale intercorso risultava assolutamente compatibile e non aveva pregiudicato il diritto di difesa del lavoratore, né aveva indotto il dipendente a ritenere che il datore avesse deciso di soprassedere dall’azione disciplinare.

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