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Dimissioni e risoluzioni solo on line dal 12 marzo:

Torniamo sull’argomento delle dimissioni e risoluzioni solo on line a partire dal 12 marzo prossimo a seguito della pubblicazione sulla G.U. di ieri del Decreto 15 dicembre 2015.

La procedura telematica di convalida è stata introdotta, come è noto, dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015 di attuazione del Jobs Act.

È questo l’approfondimento di un articolo pubblicato oggi (13.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Nevio Bianchi e Barbara Massara; Titolo: “Dal 12 marzo dimissioni e risoluzioni solo on line”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Dal 12 marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo se comunicate per via telematica.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, viene definita la nuova ennesima procedura con cui le dimissioni, ma anche le risoluzioni consensuali, per essere valide devono essere comunicate telematicamente al datore di lavoro e alla direzione territoriale del Lavoro, attraverso il sito del governo (www.lavoro.gov.it – Cliclavoro).

L’articolo 26 del Dlgs 151/2015, che ha previsto la nuova procedura “telematica” di convalida, stabilisce infatti che quest’ultima entri a regime dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta il 12 gennaio 2016.

Le nuove regole non sono applicabili, per previsione di legge, al lavoro domestico, alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (sede sindacale, Dtl o commissione di certificazione) nonché alle dimissioni/risoluzioni delle lavoratrici madri già obbligate alla convalida in base all’articolo 55, comma 4, del Dlgs 151/2001.

Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, che evidentemente risulta in Italia ancora sentito, il legislatore del 2007 (legge 188/2007) aveva tentato di introdurre l’obbligo della forma scritta attraverso la previsione di un apposito modulo ministeriale, ma questo tentativo era fallito prima di nascere con la relativa abrogazione da parte della legge 133/2008.

Successivamente la riforma Fornero, e in particolare l’articolo 4, commi 17-23, ha introdotto dal 18 luglio 2012 l’obbligo della convalida attraverso una speciale procedura da eseguire presso le Dtl o i centri per l’impiego o, in alternativa, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di cessazione del rapporto di lavoro trasmessa al centro per l’impiego.

Con l’ultimo decreto semplificazioni (articolo 26 del Dlgs 151/2015), è stata sentita l’esigenza di intervenire nuovamente, rendendo però più formale e pesante l’obbligo della convalida attraverso la riproposizione di quel modulo elettronico che nel 2007 era fallito.

La nuova procedura, che è stata definita con il Dm del 15 dicembre, prevede che il lavoratore effettui la comunicazione in via autonoma o, in alternativa, avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazioni).

Qualora il lavoratore intenda procedere in autonomia, dovrà avvalersi dell’apposito sistema informatico Smv messo a disposizione, prelevare dal sito del ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it – Cliclavoro) lo specifico modulo predisposto per effettuare la comunicazione di dimissione/risoluzione consensuale/revoca delle dimissioni e della risoluzione consensuale, e trasmetterlo attraverso la procedura alla Pec del proprio datore di lavoro nonché alla Dtl.

Per poter operare in questo modo il lavoratore dovrà preventivamente dotarsi sia di un’utenza per accedere al portale Cliclavoro, sia del Pin rilasciato dall’Inps, strumenti entrambi funzionali ad accertare l’identità del lavoratore che effettua la comunicazione.

Il modulo online da utilizzare contiene fortunatamente dati semplici, quali quelli identificativi del lavoratore e dell’azienda, la tipologia contrattuale e relativa decorrenza, nonché la tipologia di comunicazione e la relativa decorrenza.

Molti di questi dati (sezioni 1-2-3) saranno in automatico compilati dal sistema per i rapporti di lavoro iniziati dal 2008 (data di entrata in vigore della comunicazione obbligatoria telematica), posto che il sistema chiederà le informazioni necessarie per risalire alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/variazione di quel rapporto di lavoro.

I lavoratori che decideranno invece di avvalersi di un soggetto abilitato non dovranno dotarsi né di utenza per l’accesso a Cliclavoro né di un Pin Inps, in quanto il soggetto abilitato si assumerà la responsabilità di identificare il lavoratore per conto del quale sta effettuando l’adempimento.

Il sistema invierà in automatico il modulo compilato e validato temporalmente all’indirizzo Pec del datore di lavoro, nonché alla Dtl che riceverà una notifica nel proprio cruscotto.

Questi ultimi soggetti (aziende e Dtl), a differenza del lavoratore e dei soggetti abilitati che utilizzeranno attivamente la funzionalità di trasmissione del modulo, potranno solo leggere i moduli trasmessi.

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