Controllo datoriale della mail aziendale del dipendente:
La Corte dei diritti dell’uomo è intervenuta sul tema del controllo datoriale sulla mail aziendale del dipendente, con la sentenza del 12 gennaio 2016, statuendo che si tratta in ogni caso di una ingerenza nel diritto alla vita privata del lavoratore, ma tale controllo resta purtuttavia compatibile con la Convezione dei diritti dell’uomo e dunque legittimo.
Ce ne parla anche un articolo pubblicato oggi (13.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Marina Castellaneta; Titolo: “Controllabile la mail aziendale”) che vi proponiamo per maggiore approfondimento.
Ecco l’articolo.
Il controllo della posta elettronica aziendale da parte del datore di lavoro è sì un’ingerenza nel diritto alla vita privata, ma è compatibile con la Convenzione dei diritti dell’uomo se di portata limitata. È la Corte europea a scriverlo nella sentenza depositata ieri nel caso Barbulescu contro Romania. A rivolgersi a Strasburgo un cittadino rumeno, dipendente di una società privata che, su richiesta del datore di lavoro, aveva creato un account per rispondere ai quesiti dei clienti. Era sorta una controversia perché il datore di lavoro sosteneva che l’indirizzo mail era stato usato per fini personali. Di qui il licenziamento e poi, dopo i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali, l’approdo a Strasburgo su ricorso del lavoratore.
Prima di tutto, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che le mail rientrano nel diritto alla corrispondenza e, quindi, sono tutelate dall’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata, nella quale sono incluse telefonate e mail anche dagli uffici. Inoltre, a meno che non sia avvertito del contrario, il lavoratore ha una ragionevole aspettativa alla tutela della propria privacy tanto più che, nel caso di specie, non è stato chiarito se il datore di lavoro avesse avvisato il dipendente del controllo sulla posta elettronica e, quindi, sul trattamento dei dati.
Detto questo, però, la Corte valuta la proporzionalità dell’ingerenza, distinguendo tra l’account personale e quello aziendale. Nel caso arrivato a Strasburgo, l’account era stato attivato su richiesta dell’azienda ed è indiscutibile che il lavoratore sapesse che era proibito utilizzare computer e risorse aziendali per fini personali. Un elemento che fa propendere la Corte europea verso la legittimità dell’ingerenza nella vita privata del dipendente, tanto più che il datore di lavoro ha il diritto di verificare l’adempimento dei compiti professionali durante l’orario lavorativo.
Non solo: il datore di lavoro era entrato nell’account del lavoratore credendo che vi fossero comunicazioni con i clienti. Un elemento decisivo, per la Corte, che dà anche rilievo al fatto che l’azienda non ha controllato altri dati o documenti contenuti nel computer del dipendente. Segno della ragionevolezza e della proporzionalità dell’ingerenza. Inoltre, il lavoratore ha potuto rivolgersi ai giudici nazionali per verificare un’eventuale violazione della privacy e non ha spiegato perché ha utilizzato l’account aziendale per fini personali.
Per escludere, poi, la violazione della Convenzione, la Corte considera che durante il procedimento giurisdizionale nazionale sono stati utilizzati diversi accorgimenti per non svelare l’identità delle persone con cui il dipendente si era scambiato mail e il contenuto dei messaggi è stato diffuso in modo limitato, solo per dimostrare che non si trattava di attività professionali, senza che lo stesso contenuto sia stato determinante per il licenziamento. Di qui la conclusione di un giusto bilanciamento tra i diversi diritti in gioco.