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Nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni:

Torniamo di nuovo sull’argomento della nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni visto che tra sessanta giorni circa entrerà in vigore.

A parlarcene è anche un articolo pubblicato oggi (12.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Matteo Prioschi; Titolo: “Dimissioni, doppio codice per garantire l’identità”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Debutterà tra sessanta giorni la nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro. Ieri, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero del Lavoro 15 dicembre 2015 contenente il modulo e la procedura da utilizzare.

Al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, la procedura si basa su un doppio livello di autenticazione e una certa dose di complessità. Per comunicare in prima persona le proprie dimissioni, infatti, i lavoratori devono avere attivato un’utenza sul portale Cliclavoro del ministero ed essere in possesso del codice di identificazione (Pin) per operare sul sito dell’Inps. In alternativa possono fare a meno di questi codici affidando la pratica ai soggetti abilitati, e cioè patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione che entreranno nel sito Cliclavoro con la loro utenza e si assumeranno la responsabilità di identificare il lavoratore.

Indipendentemente dalla modalità di accesso scelta, la procedura si svolge online. Il modulo di recesso dal rapporto o di revoca delle dimissioni si compone di cinque sezioni. Le prime tre sono compilate in automatico recuperando le informazioni dal sistema delle comunicazioni obbligatorie. La quarta deve essere sempre compilata dal lavoratore, mentre la quinta viene aggiornata automaticamente dal sistema. A ogni modulo viene attribuita una data di trasmissione (marca temporale) e un codice identificativo. La comunicazione viene poi spedita alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente.

L’introduzione della nuova procedura è stata prevista dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015 e non si applica al lavoro domestico o per le dimissioni e risoluzioni consensuali che avvengono in una “sede protetta” prevista dall’articolo 2113 del Codice civile.

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