Decorrenza termini per scelta indennità sostitutiva o reintegra:
La decorrenza dei termini per la scelta tra indennità sostitutiva di 15 mensilità o la reintegra nel posto di lavoro di 30 giorni partono già in udienza con la lettura del dispositivo e non soltanto quando la cancelleria comunica il deposito della sentenza, secondo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 203 del 2016.
Ed è anche l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (12.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “Scelta-indennità, la notizia detta i tempi”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Il decorso dei 30 giorni previsti dallo statuto dei lavoratori per optare in favore dell’indennità sostitutiva di 15 mensilità non inizia solo con la comunicazione della cancelleria del deposito della sentenza di reintegra: anche la lettura in udienza o la notifica della pronuncia a cura della controparte fanno decorrere il termine.
Così la Corte di cassazione, con la sentenza 203/2016 depositata ieri, con la quale i giudici di legittimità hanno preso posizione a proposito dei criteri di calcolo dei termini per esercitare l’opzione prevista dall’articolo 18, comma 5, dello statuto dei lavoratori.
Tale norma consente al dipendente che ha ottenuto una sentenza di reintegra di chiedere, al posto dell’effettiva riammissione in servizio, il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto (somma che si aggiunge al risarcimento del danno eventualmente riconosciuto dal giudice per compensare le retribuzioni perse).
La norma assegna il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del deposito della sentenza per esercitare l’opzione, ma la riforma Fornero del 2012 ha previsto la possibilità che il termine decorra anche dall’invito alla ripresa del lavoro fatto dal datore, se anteriore.
Nella vicenda decisa dalla Corte, un lavoratore reintegrato ha esercitato l’opzione e, non avendo ottenuto il pagamento, ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo. Il provvedimento è stato revocato dal tribunale di Salerno, in quanto il lavoratore non ha provato di aver esercitato l’opzione in maniera tempestiva. La decisione è stata confermata in sede di appello, seppure con una motivazione diversa: la corte ha dato rilievo all’avvenuto decorso dei 30 giorni, in quanto il computo del termine è stato fatto risalire alla data di notifica della sentenza effettuata dalla controparte.
La questione attiene alla possibilità di considerare valide, ai fini del decorso del termine di 30 giorni, delle forme di comunicazione diverse dal deposito della sentenza (unica modalità espressamente citata dall’articolo 18, oltre all’invito del datore).
Sul punto, la Suprema corte rileva che il lavoratore ha la possibilità di esercitare la scelta tra ripresa del lavoro e indennità sostitutiva sin dal momento della lettura del dispositivo della sentenza contenente l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.
La sentenza prosegue ricordando che la facoltà di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra deve essere ricostruita in senso sostanziale, come scelta consapevole che presuppone l’effettiva conoscenza del provvedimento di reintegra; rispetto a tale conoscenza, prosegue la sentenza, assumono poco rilievo gli aspetti formali inerenti alla comunicazione del deposito.
Pertanto, se esiste la prova oggettiva che il lavoratore ha avuto conoscenza della reintegra, non è possibile impedire la decorrenza del termine sino al momento della formale comunicazione del relativo deposito.
Rientrano in questo caso sia la sentenza letta in udienza, con motivazione contestuale, e anche la sentenza notificata al lavoratore dalla controparte. Queste ipotesi possono essere equiparate alla comunicazione del deposito e, quindi, fanno decorre i 30 giorni entro i quali può essere esercitata l’opzione prevista dall’articolo 18 per l’indennità sostitutiva della reintegra.