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Disposizioni in materia di assegno di disoccupazione

Disposizioni in materia di assegno di disoccupazione

Disposizioni in materia di assegno di disoccupazione:

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 6704 del 2015, avente ad oggetto: disposizioni in materia di assegno di disoccupazione – ASDI e comunicazione del progetto personalizzato, ha informato gli interessati delle seguenti novità.

Il Decreto interministeriale 29 ottobre 2015 dispone che i beneficiari del nuovo sussidio denominato Assegno di Disoccupazione – ASDI saranno coloro i quali, avendo esaurito il periodo di erogazione della NASPI si trovano ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno.

Per accedere al nuovo sussidio, il richiedente dovrà presentare una domanda di erogazione utilizzando uno specifico form on line pubblicato nel Portale INPS (www.inps.it) e, in seguito, dovrà recarsi presso il servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione di un “Progetto Personalizzato”, contenente in particolare l’impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro. Le modalità con cui i servizi comunicano le caratteristiche di tale progetto, nonché gli eventuali aggiornamenti e i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni (decurtazione, sospensione e decadenza dal beneficio), oltre agli esiti del progetto medesimo, saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato- Regioni e il Garante della Privacy.

Pur tuttavia, nelle more dell’emanazione di tale provvedimento e ai fini di una rapida concessione del beneficio, i servizi competenti comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente per via telematica e secondo gli standard tecnici definiti con il DM 30 ottobre 2007: la sottoscrizione del progetto personalizzato; gli eventuali aggiornamenti; i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al successivo articolo 6 (articolo 5, comma 6).

Per ottemperare a tale adempimento, a partire dall’11 gennaio 2016, sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà messa a disposizione dei servizi competenti (cioè dei centri per l’impiego) un’apposita sezione che consentirà loro di effettuare le comunicazioni di cui sopra.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo della nota n. 6704 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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