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Ridotto il bonus contributivo per le assunzioni:

La legge di stabilità 2016 ha ridotto il bonus contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che saranno effettuate nel corso di quest’anno.

In pratica la legge di stabilità riconosce un bonus contributivo, non più totale, ma nella misura massima del 40% degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e fino all’ammontare massimo di 3.250 euro all’anno e della durata complessiva di due anni.

A parlarcene è un dossier pubblicato oggi (5.1.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Contratti a tutele crescenti Ridotto il bonus contributivo”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Tra le misure più attese in materia di lavoro contenute nella legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/15) si colloca certamente il nuovo incentivo in favore delle assunzioni a tempo indeterminato eseguite nel corso dell’anno appena iniziato.

Va subito chiarito che non si tratta della riedizione della facilitazione contenuta nella legge 190/14 e rivolta alle assunzioni/stabilizzazioni del 2015: quest’anno l’esonero contributivo non sarà totale ma verrà riconosciuto nella misura massima del 40% degli oneri previdenziali dovuti dall’azienda e, comunque, sino a 3.250 euro annui. Non si tratta di una diminuzione di poco conto. Se ipotizziamo l’assunzione di un lavoratore con una retribuzione annua di 24mila euro, effettuata da un’azienda con un carico contributivo datoriale pari al 30%, il nuovo esonero garantirà un risparmio annuo di circa 2.880 euro; con la versione precedente, l’azienda avrebbe visto ridotto il proprio costo del lavoro in misura pari a 7.200 euro circa (intera quota contributiva annua); a parità di condizioni e ferme restando le possibili dinamiche salariali, con la nuova misura incentivante il datore di lavoro dovrà pagare maggiori contributi per oltre 4.300 euro annui.

Alla facilitazione potranno accedere tutti i datori di lavoro (a prescindere dalla natura imprenditoriale dell’attività esercitata) diversi dagli agricoli. Per questi ultimi, il beneficio è ancora una volta contingentato dalle risorse stanziate allo scopo. Di conseguenza, l’esonero sarà riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto dei richiamati limiti di spesa.

Ridotta la durata del periodo agevolato che viene fissata in due anni (erano tre in precedenza). Mantenuta, invece, l’esclusione dal beneficio per i premi Inail.

Riguardo alle tipologie di lavoratori la cui assunzione può assicurare il riconoscimento della misura incentivante, non si ravvisano novità. Ne deriva che dovrebbero valere i medesimi criteri già utilizzati nella regolamentazione dell’Inps per l’esonero riferito al 2015. Sulla scorta delle indicazioni già fornite dall’Istituto continueranno ad essere ammesse al beneficio le assunzioni dei dirigenti, dei soci di cooperative che abbiano instaurato un rapporto subordinato, dei somministrati e dei lavoratori a part time. Esclusione, invece, confermata per colf, apprendisti e intermittenti.

Ribaditi i veti già noti e così anche il nuovo incentivo non si potrà ottenere se il lavoratore ha prestato attività con contratto a tempo indeterminato (compresi l’apprendistato, la somministrazione e il lavoro domestico) nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso qualsiasi datore di lavoro. Inoltre, la strada sarà sbarrata se l’assumendo, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge (ottobre, novembre e dicembre 2015 – periodo fisso) avrà avuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (anche per interposta persona), comprese le società collegate o controllate ex articolo 2359 del codice civile. L’incentivo, infine, non sarà concesso ai datori di lavoro che, per lo stesso lavoratore, hanno ottenuto le nuove agevolazioni (ex lege di stabilità 2016) o l’esonero triennale previsto dalla legge di stabilità 2015.

Con riferimento ai lavoratori intermittenti, va evidenziata una particolarità. Secondo l’Inps l’agevolazione non può essere applicata per le assunzioni di intermittenti anche a tempo indeterminato. Diverso è, invece, il discorso relativo all’esclusione connessa al tipo di rapporto esistente nei sei mesi precedenti. Infatti, per coerenza con la totale esclusione dal beneficio, viene incentivata l’assunzione di un soggetto a tempo indeterminato anche se lo stesso, nei sei mesi precedenti, ha intrattenuto un rapporto a chiamata a tempo indeterminato. In ultima analisi, dunque, il contratto intermittente preesistente (nel semestre precedente), non costituisce mai un elemento ostativo per il riconoscimento dell’esonero; ciò, vale anche se il lavoro a chiamata si è svolto nell’ultimo trimestre del 2015 con lo stesso datore di lavoro.

Di rilievo anche la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 181, che nei casi di appalto o di assunzione in attuazione di un obbligo derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva consente il trasferimento dell’eventuale esonero contributivo residuo al datore di lavoro subentrante. Si tratta di una novità che deroga a uno dei principi generali di fruizione degli incentivi, originariamente introdotti dalla legge 92/12 e recentemente rivisitati dall’articolo 31 del Dlgs 150/15. Conseguentemente il nuovo esonero spetta anche se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

Tra le condizioni d’accesso appare cristallizzato il principio del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc). Sulla scia di quanto affermato dall’Inps con riferimento alla facilitazione prevista dalla legge 190/14 per le assunzioni del 2015, la fruizione dell’esonero contributivo, anche per il 2016, è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/06, da parte del datore di lavoro che assume, cioè degli obblighi di contribuzione previdenziale e di assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.

01 Sostegno limitato

Nella legge di stabilità per il 2016 il bonus contributivo destinato ai datori di lavoro che assumano nell’anno in corso lavoratori a tempo indeterminato non ricalca il provvedimento preso lo scorso anno per sostenere il nuovo contratto a tutele crescenti: l’esonero previsto ha, infatti, portata e durata inferiori

02 le condizioni

Il nuovo esonero non sarà totale, ma verrà riconosciuto nella misura massima del 40% e comunque entro un tetto di 3.250 euro. Inoltre, la durata del bonus non sarà più triennale, com’era stato previsto per gli assunti a tempo indeterminato fino alla data del 31 dicembre 2015, ma solo biennale

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