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In arrivo la legge sul lavoro agile:

È stata ultimata in questi giorni ed è in arrivo la legge sul lavoro agile, ma di cosa si tratta? In pratica il lavoratore potrà organizzare una parte della sua prestazione da “remoto” e cioè da casa o dove preferisce, ma in ogni caso fuori dei locali aziendali, senza conseguenze sulla progressione di carriera e con le medesime mansioni e retribuzione.

È questo l’argomento di un interessante articolo pubblicato oggi (5.1.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Claudio Tucci; Titolo: “Il governo incentiva il lavoro “agile”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Chi l’ha detto che per far lavorare di più e meglio una persona sia indispensabile tenerla inchiodata in ufficio dietro il pc aziendale? Magari, con una diversa organizzazione del lavoro si possono ottenere gli stessi (o addirittura migliori) risultati anche consentendo al dipendente di prestare una quota oraria della sua prestazione «da remoto», cioè comodamente da casa, o comunque fuori dai locali dell’impresa. Si chiama modalità di «lavoro agile», è presente in diversi paesi europei, in Italia è sperimentata, in forma embrionale, da qualche grande azienda (per esempio Vodafone Italia e Barilla), e il governo ora è pronto a regolarla con un provvedimento normativo di una decina di articoli che sarà presentato in Parlamento alla riapertura delle Camere dopo la pausa di fine anno, probabilmente insieme alle norme sul riordino del lavoro autonomo.

I tecnici di Palazzo Chigi e ministero del Lavoro hanno ultimato il testo. Il lavoro agile consiste in una prestazione lavorativa svolta solo in parte all’interno dell’azienda, anche utilizzando strumenti tecnologici, ma rispettando i vincoli massimi di orario stabiliti dalla legge o dalla contrattazione. Per lavorare in modalità agile è necessario un accordo scritto tra datore e lavoratore; l’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato. «Non è un contratto di lavoro, ma un accordo accessorio in modo tale che tutti, sia i neo assunti che gli attuali impiegati, possano avere una clausola di lavoro agile – spiega Maurizio Del Conte, professore di diritto del Lavoro alla Bocconi di Milano e consigliere giuridico del premier, Matteo Renzi –. Si fa perno sulla volontarietà tra le parti. Ma ci si può ripensare e tornare indietro. In questo caso, abbiamo specificato che il recesso opera solo sulla clausola, senza toccare il contratto».

Il lavoratore in modalità agile conserva pieni diritti: la retribuzione è la stessa degli altri colleghi subordinati che lavorano esclusivamente in azienda (ovviamente a parità di mansioni); e non ci sono penalizzazioni di carriera. Il salto in avanti è aprire a una retribuzione svincolata dall’orario, ma legata alla produttività: «Che non significa il ritorno al cottimo – precisa Del Conte – ma avere un’organizzazione del lavoro conveniente per l’impresa, che abbatte alcuni costi fissi legati alla postazione di lavoro, dai locali, alla mensa o all’eventuale servizio di navetta, ma utile anche al lavoratore. Se, ad esempio, tra i miei compiti c’è anche quello di aggiornare il registro clienti, posso farlo a casa, impiegando meno tempo e mantenendo stessi diritti e retribuzione».

Il Ddl precisa poi che al lavoratore «agile» va garantito sempre il rispetto della privacy; e si ha diritto, pure, ai normali tempi di riposo (lavorare fuori dall’azienda non significa dover essere reperibile 24 ore su 24, oltre il normale turno giornaliero). Novità anche per le imprese: le nuove norme ammettono il controllo a distanza sulla persona che dovrà però avvenire all’interno del nuovo articolo 4 dello Statuto (bisognerà dare un’informativa preventiva adeguata) e sarà cura dell’impresa la tutela e la sicurezza del lavoratore in modalità agile (un infortunio occorso «da remoto» verrà sempre tutelato se causato da un rischio connesso con la prestazione lavorativa). Non solo: oltre alla classica assicurazione Inail, il datore dovrà consegnare una informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale individuare eventuali rischi generali e specifici connessi alla nuova modalità di svolgimento della prestazione. «La norma sulla assicurazione obbligatoria, concordata con l’Inail, eviterà che l’impresa debba stipulare una seconda assicurazione – sottolinea Del Conte –. Non aumentando il rischio di infortuni non ci saranno aggravi di premi da pagare».

Un’altra novità importante è l’estensione al lavoro in modalità agile degli incentivi fiscali e contributivi previsti dalla legge di Stabilità in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza dell’impiego. Se si decide, per esempio, che su 5 giorni, 4 si lavora in azienda e un giorno «da remoto», la quota di lavoro «da remoto» diventa produttività, e viene incentivata con la decontribuzione.

Positivi i primi commenti degli esperti: «L’iniziativa del governo rispetta la Costituzione e prende atto della realtà – evidenzia Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma –. È un dato di fatto che con le nuove tecnologie l’esecuzione del lavoro non avviene più nella fabbrica, ma può realizzarsi in ogni luogo. Bene poi il riconoscimento di incentivi fiscali». Per Cesare Damiano (Pd) il lavoro agile può «costituire una flessibilità positiva per lavoratore e impresa, a patto però che non vengano meno i diritti fondamentali e le tutele del lavoro subordinato».

LA DEFINIZIONE
Lavoro «agile», cioè svolto 
solo in parte in azienda
Il lavoro agile consiste in una prestazione lavorativa svolta solo in parte all’interno dell’azienda, anche utilizzando strumenti tecnologici, ma rispettando i vincoli massimi di orario stabiliti dalla legge o dalla contrattazione. Per lavorare in modalità agile è necessario un accordo scritto tra datore e lavoratore; l’accordo può essere a tempo indeterminato, o determinato. Il governo ora è pronto a regolare questa modalità con un provvedimento di una decina di articoli presentato in Parlamento a gennaio
LE TUTELE
Il lavoratore in modalità agile 
conserva pieni diritti
Per il lavoratore in modalità agile la retribuzione è la stessa degli altri colleghi subordinati che lavorano esclusivamente in azienda (ovviamente a parità di mansioni); e non ci sono penalizzazioni di carriera. Il salto in avanti rispetto al passato è aprire a una retribuzione svincolata dall’orario, ma legata alla produttività. Un’altra novità è l’estensione al lavoro in modalità agile degli incentivi fiscali e contributivi previsti dalla legge di Stabilità in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza dell’impiego
Sì ai controlli a distanza 
e tutela della sicurezza
Novità anche per le imprese: le nuove norme ammettono il controllo a distanza sulla persona che dovrà però avvenire all’interno del nuovo articolo 4 dello Statuto (bisognerà dare un’informativa preventiva adeguata) e sarà cura dell’impresa la tutela e la sicurezza del lavoratore in modalità agile . Oltre alla classica assicurazione Inail, il datore dovrà consegnare una informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale individuare eventuali rischi generali e specifici

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