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Determinazione compensi convenzionali personale impiegato all’estero:

Con Decreto 16 dicembre 2015 sulla determinazione compensi convenzionali personale impiegato all’estero da organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro delle Finanze hanno decretato quanto segue (G.U. n. 1 del 2.1.2016).

A decorrere dal periodo di paga in corso nel mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi discendenti dal contratto con il personale impiegato all’estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo sono commisurati ai seguenti compensi convenzionali mensili:

  1. personale di cui all’art. 28, comma 1 della legge n. 125 del 2014: 1.519,67 euro;
  2. personale di cui all’art. 28, comma 2 della legge n. 125 del 2014, impiegato a titolo volontario: 849,40 euro.

Per quanto concerne il personale sub 1., l’art. 28, comma 1, della L.n. 124 del 2014 cit. precisa quanto segue:

Nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all’articolo 26 (della L.n. 124 del 2014) possono impiegare all’estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell’esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

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Per quanto concerne il personale sub 2., l’art. 28, comma 2, della L.n. 124 del 2014 cit. precisa quanto segue:

L’Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell’ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all’articolo 26 cit. possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso, l’inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall’articolo 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 77 del 2002, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo del presente comma.

Pertanto, il Decreto 16 dicembre 2015 specifica anche che i compensi convenzionali di cui sopra sono aumentati annualmente della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni.

In caso di invio o rientro all’estero o di cessazione del rapporto nel corso del mese i suddetti compensi convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate lavorative.

Infine, per il personale di cui agli articoli 31 e 32 della L.n. 49 del 1987 continua invece ad applicare il decreto del Ministro degli Affari Esteri, del 17 settembre 2002.

Il Decreto 16.12.2015 è stato pubblicato nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2016.

(Fonte: G.U. n. 1 del 2.1.2016)

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