Ministero Lavoro sui lavori socialmente utili:
Con la Circolare n. 35 del 2015 il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni sui lavori socialmente utili ed in particolare sulla disciplina attualmente applicabile ai lavoratori (socialmente utili) del c.d. bacino nazionale a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 35/2015.
I lavoratori socialmente utili che alla data del 31.12.1999 erano già impegnati in progetti di lavori socialmente utili e con un’anzianità di dodici mesi di permanenza in quelle attività nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31.12.1999 sono ancora utilizzati nel territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevalentemente presso enti locali, con risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione mediante apposite convenzioni stipulate annualmente con il Ministero del Lavoro.
La disciplina generale applicabile ai lavoratori socialmente utili è contenuta nel d.lgs. n. 81/2000 e, soprattutto per quanto concerne il rapporto di utilizzazione e il trattamento economico, dall’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997.
Relativamente alle disposizioni in materia di indennità di mobilità, per la disciplina degli aspetti relativi all’assegno per attività socialmente utili che non trovano espressa regolamentazione, il Ministero del Lavoro precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2017 (data di abrogazione della mobilità ai sensi dell’art. 2, comma 71, L.n. 92/2012) lo stesso deve intendersi come rinvio alla disciplina della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) la quale, infatti, da quel momento è destinata a sostituire anche l’indennità di mobilità, configurandosi come strumento universale di sostegno al reddito collegato allo stato di disoccupazione.
Inoltre, il Ministero ha ribadito che la disciplina sulla cumulabilità con eventuali redditi da lavoro subordinato o autonomo, dell’assegno per attività socialmente utili a carico del FSOF, resta quella definita al comma 4 dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 con le ipotesi di decadenza dalla prestazione e cancellazione dalle liste che ne conseguono (ad es. per superamento dei limiti di reddito indicati all’art. 8, comma 4, cit.).
Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 35 del 2015 consultabile con un clic sul link.
(Fonte: Ministero del Lavoro)