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Nuove modalità di presentazione istanze CIGS

Nuove modalità presentazione istanze CIGS

Nuove modalità di presentazione istanze CIGS:

Il Ministro del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di presentazione istanze CIGS contenute nella Circolare n. 30 del 9 novembre 2015 e lo fa con la Nota 14948 del 2015.

Al riguardo si legge quanto segue nella Nota 14948 del 2015.

Con la Circolare n. 30 del 2015 sono state impartite, tra l’altro, indicazioni circa le modalità di presentazione delle istanze CIGS e, in particolare, delle domande concernenti il primo anno dei predetti trattamenti, presentate nel periodo transitorio conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 (24.09.2015).

Si ritiene necessario sul predetto punto della citata Circolare di chiarire meglio la correlazione tra la presentazione dell’istanza e gli eventi che anticipano la domanda di CIGS.

In considerazione che il procedimento del trattamento di CIGS si compone di vari elementi istruttori a cominciare dall’atto negoziale tra le parti interessate (datori di lavoro e OO.SS. dei lavoratori), si ritiene che possa essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al d.lgs. n. 148 del 2015 qualora la consultazione sindacale / verbale d’accordo e le conseguenti sospensioni / riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e le relative istanze siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.09.2015 e il 31.10.2015; periodo quest’ultimo durante il quale le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 148 del 2015, così come disposto dall’art. 44, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Si ritiene di evidenziare, inoltre, che il regime normativo precedente al d.lgs. n. 148 del 2015, consentiva un processo istruttorio, per le parti interessate al trattamento in questione, in cui le sospensioni / riduzioni di orario di lavoro erano precedenti all’istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate.

In considerazione di ciò la norma del d.lgs. n. 148 del 2015 può essere interpretata nel senso di salvaguardare la procedura posta in essere dalle parti che, come sopra riportato, pone le sue basi sull’atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni / riduzioni di orario, sia pure nei limiti temporali sopra evidenziati.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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