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Istruzioni sul Fondo di solidarietà lavoratori del credito cooperativo:

L’INPS, con il Messaggio n. 7636 del 2015, ha fornito le istruzioni sul Fondo di solidarietà lavoratori del credito cooperativo, ed in particolare relativamente al sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito e del pagamento diretto dell’assegno ordinario.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 7636 del 2015.

Il D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014 ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Il Fondo, inizialmente adeguato a norma dell’art. 3, c. 42, della l. 92/2012 alle disposizioni del medesimo articolo, nell’attuale assetto normativo rientra nell’opera di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro attuata dal D.lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015.

Il Fondo, che non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, costituisce gestione dell’INPS e, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, ha lo scopo, tra gli altri, di erogare prestazioni a sostegno del reddito.

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Nello specifico, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), del citato D.I., il Fondo garantisce la prestazione di un assegno ordinario in favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Con circolare 122/2015 sono state fornite le prime istruzioni per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà.

Con riserva di specificare con apposita circolare le istruzioni di dettaglio relativamente alle prestazioni erogate dal Fondo, nelle more del completamento della procedura che dovrà occuparsi della gestione end to end del processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni a carico dei fondi di solidarietà e delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio delle stesse, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

 Istruzioni procedurali

Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui alla citata circolare 122/2015, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il Mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.

La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato anche prima dell’adozione della delibera, anche se il pagamento ai lavoratori è subordinato all’adozione della delibera e nei limiti della stessa.

Una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEC alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati. La struttura territoriale provvede altresì alla notifica della delibera all’azienda istante.

L’autorizzazione di pagamento verrà rilasciata dalla struttura territoriale INPS competente, sulla base della conforme deliberazione dal Comitato: nella delibera sarà indicato il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo del finanziamento autorizzato.

Per tale motivo, nell’ambito della procedura informatica di autorizzazione CIGS è istituito il codice intervento 400 e, come ulteriore classificazione, evento 404, che individuerà le prestazioni in oggetto ai fini della corretta imputazione contabile e del connesso monitoraggio .

L’erogazione della prestazione è gestita per il tramite della procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.

Il Fondo provvede, inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 10, del D.I. 82761/2014 al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.

Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D.I. 82761/2014, alla misura dell’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.

Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo del Messaggio n. 7636 del 2015 e al suo allegato (Allegato n. 1) consultabili cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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