Indicazioni operative sullo stato di disoccupazione:
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 34 del 2015 ha fornito le indicazioni operative sullo stato di disoccupazione, sulla condizione di non occupazione e sul collocamento dei disabili, relativamente al D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015.
Relativamente alla nozione dello stato di disoccupazione, si legge quanto segue nella circolare n. 34 del 2015.
L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 rubricato “Stato di disoccupazione” stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. Emerge, pertanto, che i requisiti richiesti sono due: l’essere privi di impiego (componente soggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva). Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alla NASPI e all’ASDI (artt. 3 e 16, decreto legislativo n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, decreto legislativo n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, legge n. 68/1999, cosi come modificata dal decreto legislativo n. 151/2015).
Va tuttavia specificato che, ai fini dell’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione rappresenta certamente un elemento che può essere considerato allo scopo di meglio mirare l’intervento o di stabilire criteri di priorità, ma non rappresenta un requisito esclusivo. In un’ottica di servizio nei confronti degli utenti, infatti, un’assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell’orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative.
Ciò nel rispetto della convenzione OIL n. 122/1964 sulla politica d’impiego, nonché del principio di non discriminazione e di quanto previsto dall’articolo 29, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativo al diritto di accesso ai servizi di collocamento, secondo cui “ogni persona può accedere a un servizio di collocamento gratuito”.
Si rappresenta, tuttavia, l’opportunità di offrire i servizi e le misure di politica attiva del lavoro prioritariamente ai soggetti disoccupati, al fine di garantire servizi più rapidi ed efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno, anche in ragione del rispetto delle tempistiche dettate dal decreto legislativo n. 150/2015 (artt. 2 e 20).
Lo stato di disoccupazione può, tuttavia, essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di NEET, che presuppone lo stato di disoccupazione): in questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: al momento della registrazione al Programma e al momento dell’inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l’inizio del servizio o della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al momento dell’evento da verificare (di volta in volta il momento della registrazione ovvero dell’inizio della misura).
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 34 del 2015, pubblicata unitamente al presente articolo, semplicemente cliccando sul link.
(Fonte: Ministero del Lavoro)