Advertisement

Indennità di mobilità e indennità per cariche pubbliche:

L’INPS, con Circolare n. 207 del 2015 su indennità di mobilità e indennità per cariche pubbliche non elettive, ha chiarito alcuni punti circa l’estensione della compatibilità e cumulabilità tra loro delle suddette indennità.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare n. 207 del 2015.

Premessa

I gettoni di presenza, percepiti dai lavoratori per l’espletamento di cariche pubbliche elettive, nonché sindacali, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di mobilità, come affermato dall’Istituto nel messaggio n. 16920 del 28 gennaio 1999, a seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Advertisement

Detta cumulabilità si attua nei limiti necessari a garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità, secondo il meccanismo previsto dall’art. 9, comma 9 della legge n. 223/1991, il cui funzionamento è dettagliato nella circolare INPS n. 229 del 21.11.1996.

L’Istituto, fino ad oggi, si è adeguato a tale orientamento adottando concrete misure applicative unicamente in relazione alle cariche pubbliche elettive.

Alla luce della successiva evoluzione normativa e del conseguente adeguamento degli Statuti di regioni, province e comuni, ed in virtù dei casi recentemente posti all’attenzione dell’Istituto, si rende necessaria l’estensione di tale disciplina anche alle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi dei citati Enti.

Quadro normativo

In base alla normativa in vigore, infatti, è possibile il conferimento di funzioni pubbliche a soggetti che non sono stati eletti (c.d. assessori esterni) negli organi esecutivi degli enti locali (comuni e province) e delle regioni.

Nel dettaglio:

  • per le regioni, l’ultimo comma dell’art. 122 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 1/1999, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e che, una volta eletto, nomina e revoca i componenti della Giunta; conseguentemente, gli statuti regionali, nel dare attuazione all’indicata disposizione costituzionale, hanno previsto la possibilità di nominare assessori regionali “esterni”, individuati (diversamente che nel passato) al di fuori del novero dei consiglieri regionali;
  • per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000, cosiddetto T.U.E.L., al comma 3, stabilisce che “ […] gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”;
  • per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, infine, l’art. 47 del T.U.E.L. dispone, al comma 4, che “[…] lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”.

Inoltre, l’art. 82 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che sia corrisposta una indennità di funzione ai componenti degli organi esecutivi di comuni e province e l’art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) stabilisce che la richiamata indennità di funzione è assimilata ai redditi da lavoro dipendente.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 207 del 2015 (basta cliccare sul link).

(Fonte: INPS)

Advertisement