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Ruolo delle Regioni nell’apprendistato:

Con la pubblicazione del Decreto 12 ottobre 2015 viene definito il ruolo delle Regioni nell’apprendistato, poiché – come è noto – questa dovranno adeguare entro sei mesi tutta la normativa adattandola alle nuove regole previste dal Jobs Act nell’ambito del contratto di apprendistato.

È questo il tema di un articolo pubblicato oggi (23.12.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Gianno Bocchieri; Titolo: “Apprendistato, tocca alle Regioni”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

A seguito della pubblicazione del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 sulla Gazzetta ufficiale del 21 dicembre, spetta alle Regioni adeguare entro 6 mesi le loro discipline alle nuove regole per la costruzione del sistema duale. Il sistema consente ai giovani, a partire dai 15 anni di età, di conseguire tutti i titoli dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale delle scuole e degli enti accreditati dalle regioni (IeFP), anche del livello terziario, in apprendistato secondo standard formativi fissati a livello nazionale. In caso di inerzia si applicherà la normativa nazionale, come previsto dallo stesso decreto ministeriale.

Il provvedimento fissa gli standard formativi dell’apprendistato, che dovranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale quali livelli essenziali delle prestazioni, rinviando la definizione del contenuto e della durata della formazione dei percorsi al piano individuale, che dovrà essere redatto dalla scuola con il coinvolgimento del datore di lavoro, secondo il modello allegato al decreto attuativo, modificabile nel corso del rapporto purché non venga cambiata la qualifica da acquisire.

Il decreto declina il monte ore massimo del percorso scolastico che può essere svolto nelle istituzioni formative, a seconda del percorso e del titolo da conseguire. Al fine di garantire l’integrazione tra la formazione in aula e quella on the job, viene precisato che i periodi di formazione interna ed esterna dovranno essere articolati secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in azienda. Inoltre, viene specificato che la formazione sul posto di lavoro e quella nell’istituzione scolastica si integrano per il raggiungimento delle ore del percorso formativo ordinamentale.

Con l’entrata in vigore del decreto, le imprese che assumeranno in apprendistato dovranno dimostrare di avere capacità strutturali ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna; capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva; capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali. Queste figure vengono previste per garantire il necessario raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa, finalizzato a una vera e propria coprogettazione con l’azienda.

La vera novità del Dm è lo schema di protocollo, allegato al provvedimento, che dovrà essere sottoscritto tra il datore e l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. Il protocollo definisce importanti aspetti relativi alla formazione dell’apprendista: titoli da conseguire, durata della formazione, orario di lavoro, competenze da acquisire, criteri e modalità di valutazione, eventuali azioni di recupero.

Le disposizioni del decreto interministeriale troveranno applicazione immediata e diretta solo nel programma per la sperimentazione del sistema duale nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (IeFP) finalizzato all’attivazione del nuovo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

In tutti gli altri casi, qualora le Regioni non recepiscano le modifiche introdotte dal Dlgs 81/2015 per l’avvio del sistema duale, occorrerà attendere ancora sei mesi prima di poter attivare contratti di apprendistato che dovranno garantire la possibilità di conseguire in azienda, con il relativo contratto, tutti i titoli di qualunque percorso di studio, comprese le qualifiche regionali e i diplomi di IeFP, il certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts), diplomi superiori degli Its e tutti i titoli universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

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