Novità sulla convalida dimissioni lavoratrici madri e padri:
Novità sulla convalida dimissioni delle lavoratrici madri e padri sono contenute nella lettera Circolare n. 22350 del 2015 del Ministero del Lavoro, e consistono principalmente nell’obbligo di compilazione di un nuovo modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre / lavoratore padre per la convalida delle dimissioni, al fine di evitare eventuali comportamenti illegittimi da parte del datore di lavoro (art. 55 del d.lgs. 151 del 2001). La compilazione di questo nuovo modulo, secondo quanto specificato dal Ministero del Lavoro nella suddetta lettera circolare, dovrà essere utilizzata a partire dall’anno 2016 in sostituzione di quella finora adottata per l’effettuazione del monitoraggio delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, ed è fondamentale quindi che i lavoratori conoscano bene le soluzioni alternative alle dimissioni e i loro diritti.
Per un maggiore approfondimento di questo argomento, vi proponiamo un articolo pubblicato oggi (22.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Luigi Caiazza e Roberto Caiazza; Titolo: “Più controlli sulle dimissioni dei genitori”).
Ecco l’articolo.
Si fa più stringente la convalida delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei genitori lavoratori. Infatti, con la lettera circolare 22350 del 18 dicembre, il ministero del Lavoro ha diramato alle direzioni territoriali ulteriori elementi di valutazione ai fini della verifica della sussistenza di dimissioni genuine.
L’articolo 55 del Dlgs 151/2001 stabilisce che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (preavviso, Tfr, disoccupazione). La disposizione si applica anche al padre lavoratore che abbia fruito il congedo di paternità e anche in caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Al fine di evitare o contenere eventuali comportamenti illegittimi, l’articolo 55 stabilisce che, in caso di dimissioni da parte di queste categorie di lavoratrici e lavoratori, le stesse devono essere convalidate da parte delle direzione territoriale del Lavoro. A tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
Con la circolare e il nuovo modulo allegato il ministero richiede che la verifica da parte delle Dtl, tramite un approfondito colloquio con la lavoratrice/lavoratore interessati, dovrà accertare la perfetta conoscenza dei sistemi di tutela alternativi alle dimissioni tra cui anche la possibilità di fruire del congedo parentale a ore (articolo 7 del Dlgs 80/2015), ovvero la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Dlgs 81/2015).
Tra le motivazioni da evidenziare, tra quelle che potrebbero determinare le dimissioni, sono state inserite quelle relative all’organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole, il mutamento della sede di lavoro e delle mansioni, ovvero il mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda. Tale ultima ipotesi è stata riformulata al fine di prevenire eventuali elusioni alle regole previste dall’articolo 2112 del Codice civile, che disciplina in modo specifico i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. In tale circostanza, precisa la nota ministeriale, il funzionario che riceve la richiesta di convalida dovrà chiarire al lavoratore interessato che, in caso di rilevanti modifiche delle condizioni di lavoro in occasione del trasferimento d’azienda che abbiano determinato la decisione di dimettersi, si applica la disciplina delle dimissioni per giusta causa, con diritto a tutte le indennità conseguenti (preavviso, Naspi, trattamento di fine rapporto eccetera).
La nuova modulistica e quindi i nuovi criteri posti a base del colloquio che i lavoratori interessati dovranno sostenere presso la direzione territoriale del lavoro entreranno in vigore da gennaio 2016.
Non è stato ancora pubblicato, invece, il decreto ministeriale relativo alla n uova procedura di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale introdotta dal Dlgs 151/2015. In base a quanto previsto dal Dlgs, il decreto dovrebbe essere pubblicato entro domani.