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Modifica del saggio di interesse legale:

L’INPS ha reso nota la modifica del saggio di interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2016 che è stato fissato allo 0,2% in ragione d’anno (come da Decreto 11 dicembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze). Tale modifica avrà dei riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e agli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche, come si legge nella Circolare n. 205 del 2015 di cui di seguito riportiamo il testo integrale.

Variazione allo 0,2% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2016.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto 11 dicembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata fissata allo 0,2 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

 Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

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L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (Circolare INPS n. 88 del 2002).

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,2%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2016.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,2% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2016.

(Fonte: INPS)

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