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Applicazione delle nuove sanzioni sul lavoro nero:

Di seguito alcuni esempi di applicazione delle nuove sanzioni per lavoro nero alla luce del D.Lgs. n. 151 del 2015 sulle semplificazioni, di attuazione del Jobs Act.

Tale specchietto che vi proponiamo è stato pubblicato oggi (21.12.2015) dal Sole 24 Ore (pagina a cura di Stefano Rossi).

LA REGOLARIZZAZIONE CON LE PREVISIONI DEL JOBS ACT

IL CASO

Il 26 novembre 2015 gli ispettori trovano un lavoratore a svolgere attività da barista in un locale, senza regolare assunzione. Il datore di lavoro, in seguito all’accesso ispettivo, lo assume con contratto a tempo indeterminato e orario di 20 ore settimanali su cinque giorni lavorativi. La presenza del lavoratore è confermata dall’incrocio con le dichiarazioni di altri dipendenti presenti sul luogo di lavoro.

LA SOLUZIONE

L’ispettore del lavoro notificherà un verbale unico di accertamento e notificazione con il quale diffiderà il datore di lavoro a versare contributi e premi per tre mesi, a mantenere in servizio il lavoratore per 90 giorni di calendario, con il pagamento delle retribuzioni e le registrazioni sul Libro unico del lavoro. Se il datore di lavoro provvede all’adempimento, dovrà versare la sanzione in misura minima di 1.500 euro, entro 120 giorni dalla notifica del verbale

L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A CHIAMATA

IL CASO

Un lavoratore “in nero” dal 7 settembre 2015 è trovato al lavoro in qualità di commesso il 24 ottobre 2015, per un totale di 35 giorni di effettivo lavoro (cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì). Il suo periodo lavorativo è confermato dalla dichiarazione del datore di lavoro. L’azienda provvede così a regolarizzare la posizione di lavoro attraverso la sottoscrizione di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato

LA SOLUZIONE

Il verbale conterrà la diffida a regolarizzare l’intero periodo prestato “in nero” secondo le giornate di lavoro accertate, la stipula di un contratto a tempo indeterminato part-time di 20 ore o a tempo determinato full time per tre mesi, il mantenimento in servizio del dipendente per tre mesi dal 24 ottobre (quindi al “netto” del periodo antecedente). Il datore non potrà versare la somma di 3mila euro, perché la regolarizzazione è avvenuta con contratto di lavoro intermittente e potrà accedere solo alla sanzione ridotta di 6mila euro (senza altri adempimenti per la diffida), entro 180 giorni.

 

LA REGOLARIZZAZIONE IN UN’IMPRESA DEL SETTORE AGRICOLO

IL CASO

Il 20 ottobre 2015 due braccianti agricoli sono trovati intenti a raccogliere ortaggi. La prestazione di lavoro è confermata dall’incrocio di altre dichiarazioni del personale presente al lavoro. Gli ispettori procedono alla sospensione dell’attività imprenditoriale sul terreno, in base al Dlgs 151/2015. Il datore di lavoro, per ottenere la revoca del provvedimento, assume i lavoratori con contratti a tempo determinato e a tempo pieno. Tuttavia, a causa del termine della raccolta degli ortaggi subito dopo l’accesso ispettivo, i contratti vengono risolti. Prima della notifica del verbale, l’azienda sottoscrive con gli stessi lavoratori un ulteriore contratto a tempo determinato e a tempo pieno di ulteriori tre mesi per la raccolta delle olive.

LA SOLUZIONE

Il verbale unico conterrà la diffida ad adempiere al mantenimento in servizio per almeno tre mesi entro i 120 giorni dalla notifica. Pertanto, l’azienda, dimostrando che comunque nell’arco dei 120 giorni dalla notifica, i lavoratori hanno prestato effettivo lavoro per almeno 90 giorni e c’è stato il pagamento dei contributi e dei premi, nonché il pagamento delle retribuzioni sia per il primo rapporto, sia per il secondo, potrà accedere al pagamento della sanzione in misura minima, per 3mila euro (1.500 per ciascun lavoratore).

LA COMBINAZIONE DI DUE REGIMI SANZIONATORI

IL CASO

Da accertamenti ispettivi, sorretti da prove testimoniali e documentali, emerge che un lavoratore impiegato in un’azienda di servizi ha lavorato “in nero” per i primi tre mesi dell’anno. In seguito, ha lavorato senza regolare assunzione dal 5 giugno al 27 settembre 2015, mentre è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dal 28 settembre 2015. Il datore di lavoro fornisce soltanto i documenti relativi al periodo regolarizzato

LA SOLUZIONE

Nel verbale troveranno spazio due sanzioni. La prima notificata in base alla legge 689/81, quindi senza diffida, secondo le regole in vigore prima del Jobs act, con il calcolo delle effettive giornate di lavoro per il periodo gennaio-marzo e le penalità relative alla lettera di assunzione e al Libro unico del lavoro. La seconda, invece, relativa al secondo periodo, sarà quella prevista dall’articolo 22 del Dlgs 151/2015. Il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla notifica (e non 120), per adempiere alla diffida dovrà regolarizzare il periodo di lavoro “in nero” prestato nel periodo giugno-settembre, rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, e versare i contributi e i premi dovuti

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