Presentazione della domanda di assegno emergenziale:
L’INPS ha indicato le modalità di presentazione della domanda di assegno emergenziale per i fondi di solidarietà bilaterale (di cui all’art. 26 e ss. D.Lgs. n. 148 del 2015 contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) con la Circolare n. 203 del 2015.
Al riguardo si legge quanto segue nella circolare n. 203/2015.
- Premessa
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”, ha dettato nuove norme in materia di integrazione salariale e di fondi di solidarietà racchiudendo l’intera disciplina in un testo unico ed abrogando, a decorrere dal 24 settembre 2015, la previgente normativa contenuta all’art.3, commi 1, da 4 a 19 ter, da 22 a 45, della legge n. 92/2012 nonché, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei commi 20, 20 bis del medesimo articolo.
I Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati all’art. 26, sono istituiti per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, al fine di offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
Ai sensi del comma 9, dell’articolo citato, i fondi di solidarietà bilaterali possono avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Infine possono contribuire al finanziamento di programmi formativi. Tali prestazioni possono essere previste anche dai fondi di solidarietà alternativi e facoltativi.
Le prestazioni integrative, rispetto a prestazioni pubbliche connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, previste dai decreti attualmente pubblicati, sono l’assegno emergenziale e l’outplacement.
Con la presente circolare si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di assegno emergenziale erogato dal fondo di solidarietà del credito ordinario e dal fondo di solidarietà del credito cooperativo.
Per la disciplina delle singole prestazioni, si rimanda alla normativa di dettaglio di ciascun fondo illustrata con apposita circolare.
- Presentazione delle domande di assegno emergenziale
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno previsto l’erogazione dell’assegno emergenziale. Tale procedura è al momento attiva per i Fondi di solidarietà che sono già pienamente operativi, precisamente:
- Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabiltà, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo- Decreto interministeriale n. 82761/2014;
- Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito – Decreto interministeriale n.83486/2014.
Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività per gli ulteriori Fondi. Dal giorno della pubblicazione della presente circolare si considerano superate le istruzioni emanate in precedenza.
- Istruzioni operative
Di seguito si forniscono le indicazioni per l’accesso al servizio telematizzato, rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto, per le istruzioni di dettaglio.
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”.
Si accede alla procedura tramite codice fiscale e Pin rilasciato dall’Istituto.
Il manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande nonché l’allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
La domanda di intervento deve essere indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà, tramite la Sede Inps competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circolare n.80 del 25/06/2014 o, in subordine, alla sede principale.
L’azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede l’intervento, allegando l’accordo sindacale, l’elenco ed i dati analitici dei lavoratori secondo il prospetto allegato (Allegato n. 1), che costituiranno parte integrante della domanda. La domanda non riporta la stima della prestazione in quanto la stessa sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda e sarà messa a disposizione della stessa azienda nel cassetto bidirezionale. Si allegano degli esempi di calcolo dell’assegno emergenziale (Allegato n. 2 – credito ordinario, Allegato n. 3 – credito cooperativo).
Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, la domanda verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Con lo stesso flusso telematizzato le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, ed il successivo inoltro, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.
Nella fase di avvio dell’operatività del fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle strutture territoriali.
(Fonte: INPS)