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Attivazione nuovo servizio autoliquidazione:

L’INAIL ha informato gli utenti circa la attivazione del nuovo servizio autoliquidazione per il calcolo del premio in scadenza il prossimo 16 febbraio 2016, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. n. 151 del 2015 che ha disposto alcune semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che ha altresì modificato alcune norme del Testo Unico n. 1124 del 2015.

Con riguardo all’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, disciplinata dagli articoli 28 e 44 del predetto testo unico, sono state previste nuove modalità di comunicazione degli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo ai datori di lavoro e agli altri soggetti assicuranti. In particolare, il predetto decreto legislativo ha previsto che la comunicazione delle basi di calcolo del premio assicurativo, finora inoltrata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata oppure, ove mancante o non attiva la casella PEC, tramite posta ordinaria, sia resa disponibile dall’Inail con modalità telematica sul proprio sito istituzionale. Tale servizio sarà attivo dal prossimo 21 dicembre come si legge nella Circolare n. 88 del 2015 che illustra agli utenti le modalità telematiche di fruizione del suddetto servizio.

L’articolo 21, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 151/2015, di cui sopra, ha modificato, in particolare, il terzo comma dell’articolo 28 del Testo Unico, sostituendo il secondo periodo 2.

A seguito della modifica il nuovo testo in vigore dal 24 settembre 2015 è il seguente: “3. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l’Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. L’Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di fruizione del servizio di cui al secondo periodo”.

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La semplificazione prevista dalla norma introduce l’obbligo per l’Istituto di comunicare le basi del calcolo del premio assicurativo non più con l’inoltro delle stesse tramite posta elettronica certificata oppure, ove mancante o non attiva la casella PEC, tramite posta ordinaria, bensì rendendo disponibili per il datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo sul proprio sito istituzionale.

Rimane invariato il termine del 31 dicembre dell’anno solare precedente quello di scadenza dell’autoliquidazione entro il quale l’INAIL rende disponibili sul sito i predetti elementi.
In proposito, attraverso apposito avviso sul proprio sito istituzionale, ogni anno l’Istituto provvederà tempestivamente ad informare l’utenza dell’avvenuta pubblicazione della “comunicazione delle basi di calcolo”.

Per conoscere il testo della Circolare n. 88 del 2015 cliccare sul link.

(Fonte: INAIL)

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