Esonero contributivo nuove assunzioni a tempo indeterminato:
Con Interpello n. 30 del 2015 il Ministero del Lavoro ha fornito un parere in tema di esonero contributivo nuove assunzioni a tempo indeterminato in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118 L.n. 190/2014 a seguito di istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
In particolare, l’istante chiede se il suddetto esonero possa essere riconosciuto in favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nel caso in cui l’assunzione del lavoratore a tempo indeterminato sia effettuata nel corso dell’anno 2015.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali nonché dell’Ufficio legislativo, il Ministero ha evidenziato quanto segue.
In via preliminare, si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) “al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua”.
In virtù della disposizione in argomento, l’esonero può essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti all’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro.
Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, occorre rilevare che l’art. 1, comma 118, della legge 190/2014 nel fare esplicito riferimento ai datori di lavoro privati, non sembra restringere la platea dei beneficiari ai soli datori di lavoro “imprenditori”.
In coerenza con la formulazione letterale della norma, la circolare INPS n. 17/2015, ha infatti ritenuto che l’esonero contributivo vada riconosciuto anche a tutti i datori di lavoro che non svolgano attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c. quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali ecc.
In linea con le osservazioni sopra svolte, ferme restando le altre condizioni di legge, non sembrano sussistere ostacoli al riconoscimento dell’esonero in questione anche in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato da parte dei Gruppi parlamentari.
(Fonte: Ministero del Lavoro)