Si paga con F23 la maxisanzione per lavoro nero:
Il Ministero del Lavoro ha comunicato che si paga con F23 la maxisanzione per lavoro nero in caso di accertamento da parte degli organi competenti. Tale comunicazione è contenuta nella Circolare n. 21476 del 2015 del Ministero del Lavoro.
Ed è questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (10.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Luigi Caiazza; Titolo: “Lavoro nero, la sanzione si paga con F23”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Si perfeziona il quadro operativo elaborato dal ministero del Lavoro per l’applicazione della maxisanzione e della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento della occupazione di lavoratori in nero. La stessa Guardia di finanza, a sua volta, ha delineato le prime linee operative per i propri militari in caso di accertamento delle medesime irregolarità.
Con la lettera circolare prot. 21476 del 7 dicembre, il Lavoro riprende l’argomento, rivolgendo le proprie indicazioni per gli organi di vigilanza in merito alle modalità di pagamento delle nuove sanzioni da adottare dal 24 settembre (articolo 22 del Dlgs 151/15) a seguito dell’accertamento dell’occupazione irregolare di lavoratori.
È stata senz’altro una novità l’introduzione, da parte del decreto, della cosiddetta sanzione proporzionata che trova applicazione in caso di comminazione della maxisanzione per l’occupazione di lavoratori in nero. In tale ipotesi la sanzione va da 1.500 a 9mila euro per ciascun lavoratore in caso di impiego di questi sino a 30 giorni di effettivo lavoro. La sanzione si raddoppia nel caso di impiego di ciascun lavoratore in nero da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro, e si raddoppia ancora, infine, in caso di impiego del lavoratore oltre i 60 giorni di effettivo lavoro.
Fermo restando quanto sopra, la lettera circolare, nel confermare il pagamento della sanzione mediante F23, prevede che in esso dovrà essere indicato, tra l’altro, il codice tributo “79AT”, attraverso cui dovranno essere evidenziate le maggiorazioni del 30% alle normali sanzioni introdotte per la maxisanzione per lavoro nero e alle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nonché per le maggiorazioni ad alcune sanzioni introdotte dall’articolo 14, comma 1 lettera c), del decreto legge Destinazione Italia 145/13 (convertito dalla legge 9/14). Queste ultime sanzioni si riferiscono anche alle violazioni riguardanti il superamento delle 48 ore settimanali (compreso lo straordinario), nonchè la mancata concessione dei riposi giornalieri e settimanali.
La distinzione della modalità di versamento di cui si è fatto sopra cenno è motivata dalla circostanza che tali maggiorazioni sono destinate a finanziare le misure anche di carattere organizzativo finalizzate a una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali.
La Guardia di finanza, prendendo spunto dal Dlgs 149/15 – istitutivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro – e dal citato Dlgs 151/15 ha riepilogate le novità introdotte dai decreti e dalle connesse circolari emanate dal ministero del Lavoro.
Tuttavia, con la lettera circolare 353237 del 30 novembre, è stato posto in evidenza l’obbligo di ogni altro Organo di vigilanza, e quindi della stessa Guardia di finanza, che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale, di raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell’Ispettorato, allo scopo di uniformare l’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi. Coordinamento che, in verità, seppure previsto dalle precedenti disposizioni, non ha mai trovato reale applicazione.
A tal proposito, occorre evidenziare che il Dlgs 149/15 dispiegherà tutti i suoi effetti solo dopo l’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 5, comma 1 del medesimo decreto (che avrebbero dovuto essere emanati entro il 7 novembre), ai quali è demandata l’organizzazione dell’Ispettorato nazionale.