Licenziamento per inidoneità fisica:
La Corte Suprema è intervenuta in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta stabilendo che è illegittimo il provvedimento nei confronti di un lavoratore a cui erano state assegnate mansioni diverse e non superiori rispetto a quelle del suo livello di inquadramento a causa – come si è detto – una sopravvenuta inidoneità fisica (sentenza n. 24377 del 2015, Presidente Estensore: F. Roselli).
Ed è questo l’argomento di un articolo pubblicato oggi (1.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Giuseppe Bulgarini d’Elci, Titolo: “Non licenziabile per le nuove mansioni”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
È illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica nei confronti di un lavoratore al quale erano state assegnate mansioni diverse, e non superiori, rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento attribuito all’atto di assunzione, perché ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile (ante Jobs act) risulta nullo ogni patto contrario intervenuto tra il datore di lavoro e il dipendente.
La Corte di cassazione ha affermato questo principio con la sentenza 24377/2015, respingendo la tesi datoriale secondo cui l’adibizione del lavoratore, in via prevalente, a mansioni estranee a quelle pattuite in sede di assunzione, poiché continuativamente svolte nel corso del rapporto di lavoro, portava le stesse a risultare accettate dal lavoratore ed erano, pertanto, esigibili. Ne consegue che in relazione alle medesime mansioni, secondo la prospettazione datoriale, risultava legittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica.
La Cassazione osserva che la tesi del datore di lavoro risulta in contrasto con la disciplina prevista dall’articolo 2103 del codice civile, a norma del quale il lavoratore deve essere adibito alle mansioni previste in sede di assunzione o ad altre corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita. Poiché le mansioni di fatto svolte dal dipendente non erano previste tra quelle del livello di inquadramento assegnato al momento dell’assunzione e non erano riconducibili a una posizione superiore, risulta illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica disposto con riferimento a tali attività.
In primo grado la tesi del datore di lavoro è stata accolta, mentre la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto illegittimo il licenziamento. La Cassazione si allinea a quest’ultima pronuncia e censura il licenziamento sul presupposto che era viziata ab origine l’assegnazione all’operaio di mansioni estranee a quelle proprie del suo livello di inquadramento, dovendo equipararsi il comportamento concludente realizzato con il loro esercizio continuato da parte del lavoratore a un patto di demansionamento nullo, ai sensi dell’articolo 2103.
La pronuncia è intervenuta in relazione alla previgente formulazione dell’articolo 2103, oggi superata dalle nuove disposizioni dell’articolo 3 del Dlgs 81/2015, secondo cui il datore, in presenza di modifica degli assetti organizzativi aziendali, può assegnare al lavoratore mansioni riconducibili a un livello inferiore. Alla luce di questa nuova disciplina, le conclusioni della Suprema corte avrebbero potuto essere diverse, in quanto le mansioni di fatto svolte dal lavoratore, quand’anche non superiori a quelle oggetto di assunzione, non erano probabilmente inferiori di oltre un livello e, per ciò stesso, potevano rientrare nel perimetro delle attività assegnate lecitamente dal datore nell’esercizio dello jus variandi.