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Libro unico del lavoro e sanzioni amministrative:

Sanzioni amministrative sono previste nel caso in cui il libro unico del lavoro non sia tenuto correttamente dal datore di lavoro che incorrerà anche nel rischio del recupero contributivo.

Ce ne parla in particolare l’articolo pubblicato oggi (30.11.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Stefano Rossi; Titolo: “Spazio alla diffida per tutti gli illeciti”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

La non corretta tenuta del Libro unico del lavoro comporta l’applicazione di sanzioni amministrative con il rischio di un recupero contributivo.

La nuova maxisanzione potrà essere evitata con l’esibizione del Libro unico solo in caso di dimenticanza nella trasmissione del modello Unilav di assunzione e solo se il periodo di lavoro “in nero” risulta scaduto dal punto di vista contributivo all’atto dell’ispezione (vademecum 2008, sezione C, risposta n. 3).

Il decreto semplificazioni ha chiarito definitivamente il concetto di omesse o infedeli registrazioni. In sostanza, l’omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun dato di cui manchi registrazione. La nozione di infedeltà, invece, si riferisce alle scritturazioni di dati relativi ai lavoratori e alle somme erogate diverse rispetto a qualità o quantità della prestazione effettivamente resa o alle somme erogate. Quindi l’illecito si configura quando la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione erogata non corrisponde a quella riportata sul Lul (circolare 20/2008, vademecum 2008, Sezione C, numeri 5 e 6). Tuttavia, al di là della distinzione formale, tutti gli illeciti in materia di Libro unico, a eccezione di quello sulla mancata conservazione, possono essere oggetto di diffida obbligatoria con l’opportunità per il datore di accedere, in caso di regolarizzazione della violazione, al pagamento della sanzione nella misura del minimo stabilita dalla legge (circolare 23/2011). Il legislatore consente perciò di regolarizzare le «inosservanze comunque materialmente sanabili» versando la contribuzione previdenziale omessa.

L’interpello 26 del 5 novembre 2015 fornisce chiarimenti sulla contribuzione da versare in caso di rinuncia alla retribuzione da parte dei lavoratori. La Cassazione (sentenza n. 9180 del 2014) ha stabilito che il lavoratore non può disporre dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro: l’obbligazione previdenziale insorge infatti esclusivamente tra datore di lavoro, soggetto obbligato, e istituto, titolare della posizione attiva creditoria. Il lavoratore, dunque, rispetto ai contributi risulta “terzo” e solo beneficiario della prestazione, anche in virtù del principio dell’automaticità della prestazione previdenziale. L’obbligo contributivo del datore sussiste dunque indipendentemente dalla circostanza che la retribuzione sia stata corrisposta o meno al lavoratore, anche nel caso di atti dispositivi che non potranno pregiudicare i diritti dell’istituto previdenziale (articolo 2115, comma 3, codice civile). Alla base del calcolo dei contributi c’è la retribuzione dovuta per legge o per contratto collettivo o individuale. Per quanto riguarda le registrazioni sul Lul, nel caso di conciliazioni in cui il lavoratore rinuncia alla retribuzione con verbale (articolo 411 del Codice di procedura civile), queste potranno essere omesse indicando l’assenza.

LE ORE OMESSE

Un negozio di abbigliamento impiega nel periodo natalizio sette dipendenti come commessi e addetti alla vendita presso un proprio punto vendita. I lavoratori, tre assunti con contratti a tempo parziale per quattro ore giornaliere e quattro a tempo pieno, lavorano per nove ore giornaliere per dieci giorni consecutivi. Il Libro unico del lavoro, però, riporta solo le ore ordinarie, omettendo la registrazione delle ore supplementari e di quelle straordinarie

L’azienda potrà incorrere nella sanzione prevista dall’articolo 22 comma 5 del decreto legislativo 151/2015 che va da 500 a 3000 euro. In particolare, la violazione sarà soggetta alla procedura di diffida in base all’articolo 13 del decreto legislativo 124/2004: la sanzione sarà pari a 500 euro se il trasgressore regolarizza le inosservanze con la corretta compilazione del libro unico del lavoro rispetto alle ore omesse e al pagamento dei contributi previdenziali evasi

LA TRASFERTA

Un dipendente con qualifica di ingegnere assunto da una società di progettazione svolge per un periodo di quattro mesi il lavoro di supervisore presso un cliente che si trova in un luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro. Nel Libro unico del lavoro, tuttavia, non è riportata l’indennità di missione prevista dal contratto collettivo di lavoro

La società non incorrerà nella sanzione per omesse o infedeli registrazioni poiché la trasferta Italia o estero è esente sul piano contributivo e fiscale. La mancata annotazione sul libro unico del lavoro non determina differenti trattamenti previdenziali o fiscali. Poiché c’è solo un diritto all’erogazione del credito patrimoniale, questo potrà essere oggetto di diffida accertativa in base all’articolo 12 del Dlgs 124/2004

LE ASSENZE

Sul Libro unico del lavoro di una società di ristorazione vengono annotate numerose assenze relative a tre lavoratori. Le assenze sono prive dei giustificativi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Da accertamenti ispettivi, basati su prove testimoniali e documentali, emerge che i lavoratori hanno effettivamente reso la prestazione di lavoro nelle giornate per le quali è stata annotata l’assenza, ricevendo la paga giornaliera.

L’azienda incorrerà nella sanzione delle infedeli registrazioni sul Lul, prevista dall’articolo 22 comma 5 del Dlgs 151/2015, che va da 150 a 1500 euro. Con la diffida, la sanzione sarà pari a 150 euro più il versamento dei contributi previdenziali omessi, determinati in base al Ccnl pubblici esercizi. Per evitare il pagamento di sanzioni e contributi, con il rischio di perdere eventuali agevolazioni previdenziali, sarebbe opportuno trasformare l’orario da tempo pieno a tempo parziale

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