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Privato delle mansioni non può essere licenziato:

Non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro il dipendente privato delle mansioni: è quanto deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 24051 del 2015.

Questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (26.11.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca, Titolo: “Senza mansioni presenza irrilevante”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Il dipendente privato delle sue mansioni dall’azienda non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro, in quanto la mancata attribuzione di mansioni rende irrilevante la sua presenza.

Questo il principio, richiamato dalla sentenza 24051/15 della Cassazione depositata ieri, con cui si conclude la controversia tra un lavoratore e il suo datore di lavoro in tema di demansionamento, mobbing e licenziamento. Il lavoratore aveva chiamato in giudizio l’azienda sostenendo di aver subito l’assegnazione a compiti inferiori rispetto a quelli spettanti per la sua qualifica contrattuale, subendo una dequalificazione professionale, e chiedeva il risarcimento dei danni subiti; il dipendente impugnava anche il licenziamento disciplinare intimato nei suoi confronti per essersi assentato dal lavoro senza giustificazione per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

In primo grado le domande del lavoratore venivano respinte, mente in appello la Corte di Roma rovesciava la decisione, condannando l’azienda a risarcire il danno per la dequalificazione professionale subita, da un lato, e dichiarando illegittimo il licenziamento disciplinare intimato, dall’altro. La Cassazione, chiamata ad esaminare questa pronuncia, ne ha confermato in pieno l’impianto. Quanto al demansionamento, la Corte ritiene di non poter entrare nel merito dell’accertamento operato dalla Corte d’appello, essendo questo un argomento di fatto che risulta sottratto alla propria cognizione. Quanto al licenziamento, la Corte ritiene di confermare la parte della pronuncia d’appello in cui era stata dichiarata l’illegittimità del recesso. Secondo la società, la condotta del dipendente – assentatosi dal lavoro senza giustificazione – avrebbe configurato comunque un inadempimento contrattuale in quanto avrebbe violato l’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto di lavoro.

Tale conclusione era stata rigettata dalla Corte d’appello (con un ragionamento fatto salvo, seppure per motivi procedurali, dalla Cassazione), la quale aveva ritenuto la sanzione sproporzionata sia sotto il profilo soggettivo (il lavoratore era rimasto inattivo e quindi la sua presenza sul lavoro era del tutto indifferente), sia sotto quello oggettivo (l’inoperosità forzata cui era stato costretto il lavoratore non consentiva di qualificare come inadempimento la mancata presenza in azienda). Sulla base di queste valutazioni, la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la condotta del dipendente, che avrebbe formulato – con la propria assenza dal lavoro – una valida eccezione di inadempimento, fondata sul proprio demansionamento, e lo avrebbe fatto senza violare in alcun modo l’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto.

 

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