Sanatoria dei contratti di collaborazione:
A disposizione ancora un mese per usufruire della sanatoria dei contratti di collaborazione i quali, a partire dal 1° gennaio 2016, saranno assoggettati alla disciplina del contratto di lavoro subordinato (D.Lgs. n. 81/2015).
È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (23.11.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Alessandro Rota Porta; Firma: “Collaboratori verso la sanatoria”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Resta praticamente un mese per “sistemare” i contratti di collaborazione che – secondo i canoni introdotti dal Dlgs 81/2015 – dal 1° gennaio prossimo ricadrebbero nell’alveo del lavoro subordinato.
In base all’articolo 2 del Codice dei contratti, entrato in vigore il 25 giugno 2015 in attuazione del Jobs act, infatti, dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni che risultino etero-organizzate (salvo specifiche esclusioni) saranno assoggettate alla disciplina del lavoro subordinato. Questa disposizione va, peraltro, coordinata con l’articolo 52 dello stesso Dlgs 81, che sancisce l’abrogazione dell’impianto normativo delle collaborazioni, come delineato nel Dlgs 276/2003 (articoli da 61 a 69-bis), fatti salvi i contratti in corso al 25 giugno 2015.
Come vanno dunque gestiti i contratti di collaborazione?
Intanto, è bene precisare che le nuove regole riguardano anche le collaborazioni attivate nei confronti di titolari di partita Iva: insomma, vi rientrano tutte le declinazioni, a parte le fattispecie esplicitamente escluse dall’articolo 2. Fattispecie che potranno, comunque, essere “trascinate” nel perimetro della subordinazione se sono connotate dai principi dell’articolo 2094 del Codice civile (cioè dalla cosiddetta etero-direzione).
In secondo luogo, è bene dividere in due gruppi la platea interessata, considerando, che si tratti di contratti instaurati prima del 25 giugno 2015: vediamo le due soluzioni con ordine.
Contratti in scadenza entro dicembre. Per i contratti che scadono entro il prossimo 31 dicembre si possono aprire tre alternative:
se si ritiene che la collaborazione sia genuina, sembra possibile ipotizzare una proroga, anche oltre il 31 dicembre, qualora – ad esempio – il progetto non sia stato ultimato;
sempre se il committente reputa che il rapporto possieda i canoni dell’autonomia e che non sia caratterizzato dall’etero-organizzazione, si potrebbe stipulare un nuovo contratto di collaborazione, secondo quanto disposto dall’articolo 409 del Codice di procedura civile (che non ha subito modifiche) ovvero dall’articolo 2222 del Codice civile, se il collaboratore è titolare di partita Iva;
la terza via riguarda, invece, i rapporti di collaborazione che, essendo caratterizzati dalla etero-organizzazione, dal 2016 verrebbero cooptati nella sfera della subordinazione. In questo caso non rimane che stipulare con il collaboratore un contratto di lavoro subordinato: se ciò avvenisse a tempo indeterminato e se fossero rispettate le specifiche condizioni richieste, l’assunzione – entro il prossimo 31 dicembre – potrebbe avvenire con l’applicazione dell’esonero contributivo triennale della legge 190/2014.
Su questo punto resta però l’incognita dell’accertamento ispettivo: se fosse accertata la natura subordinata del pregresso rapporto di collaborazione, non solo dovrebbero essere restituite le quote di contribuzione non versate ma scatterebbero anche le sanzioni correlate.
Contratti in scadenza nel 2016. Per i contratti che scadono l’anno prossimo, alle soluzioni già descritte per i rapporti con scadenza originaria nel 2015, si aggiungono altre due strade. La prima, ad avviso di chi scrive sconsigliata, potrebbe essere quella di non fare nulla: il risultato sarà quello di avere un contratto esposto ai nuovi paletti del Dlgs 81/2015.
L’altra è quella della sanatoria offerta dall’articolo 54 del Dlgs 81/2015, per i datori di lavoro che assumono collaboratori anche a progetto o titolari di partita Iva con i quali abbiano già intrattenuto rapporti di lavoro autonomo. Questa strada presuppone, tra le altre condizioni, l’instaurazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In questa ipotesi, però, appare incerta la fruizione dell’esonero contributivo (che, seppure ridotto, trova spazio nel Ddl stabilità 2016). Infatti, in assenza di chiarimenti diversi, secondo i principi generali di fruizione degli incentivi sulle assunzioni, questi non spettano se l’assunzione stessa costituisce l’attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge (articolo 31 del Dlgs 150/2015). In questo caso, l’assunzione è requisito necessario per accedere alla sanatoria. Inoltre, l’accesso alla sanatoria stessa presuppone che il pregresso rapporto di collaborazione fosse irregolare, configurando una fattispecie ostativa al riconoscimento di qualsiasi bonus.