Ulteriori precisazioni sulla CIGS:
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha fornito ulteriori precisazioni sulla CIGS a seguito del D.Lgs. n. 148 del 2015 ad integrazione altresì della Circolare n. 24 del 05 ottobre 2015.
La Circolare n. 30/2015 il Ministero chiarisce i seguenti punti: il campo di applicazione delle disposizioni in esame; le crisi aziendali e le causali di intervento (parte relativa alla fattispecie della crisi per cessazione di attività ); le modalità di presentazione dell’istanza (relativa a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 2015). In particolare, su quest’ultimo punto, il Ministero ha chiarito che con precipuo riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti CIGS relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applicherà il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Ciò in quanto, secondo la normativa previgente, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a dodici mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.
Al fine di consentire, quindi, il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.
Si rinvia per il resto dei chiarimenti alla Circolare n. 30/2015 pubblicata unitamente al presente articolo.
(Fonte: Ministero del Lavoro)