Esonero contributivo nuove assunzioni:
L’INPS, con la Circolare n. 178 del 03 novembre 2015, ha fornito chiarimenti circa l’esonero contributivo nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 178/2015.
Come noto, la legge di stabilità 2015 ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (art. 1, commi 118-124, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 l’Istituto ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione delle citate innovazioni normative. Come chiarito nell’ambito della predetta circolare, beneficiari dell’incentivo di cui alla legge n. 190/2014 sono i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. Quindi, ai fini dell’accesso al beneficio, non assume rilievo la circostanza che il datore di lavoro sia tenuto ad assicurare i lavoratori all’Assicurazione Generale Obbligatoria INPS ovvero ai fondi esonerativi, esclusivi o sostitutivi del predetto regime generale.
L’esonero contributivo triennale di cui alla norma in oggetto è, pertanto, applicabile anche ai datori di lavoro che non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) – regimi esclusivi dell’AGO – nonché ai datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI) – regime sostitutivo dell’AGO.
Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni finalizzate a favorire l’applicazione della citata misura di esonero contributivo ai predetti datori di lavoro.
Con la medesima circolare vengono, inoltre, forniti ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo in oggetto.
Si rinvia per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 178/2015 pubblicato unitamente al presente articolo.
(Fonte: INPS)