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Trasformazione di contratto a tempo determinato

In assenza di una disciplina transitoria, i criteri per la determinazione dell’indennità in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato, di cui all’art. 28 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, si applicano ai soli contratti di lavoro stipulati dalla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (25 giugno 2015), così perdurando l’applicazione dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010 in relazione ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i contratti precedenti.

È quanto deciso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 21069 del 2015 (Presidente: F. Roselli; Relatore: V. Nobile).

Questa la vicenda all’esazione della Cassazione, come si legge nella sentenza n. 21069/2015.

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Con sentenza in data 13.12.2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta da Mauro Loretone nei confronti della S.p.A. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti dal 28.11.2000 al 31.1.2001 per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25.9.97 e succ. e dal 2.5.2002 al 30.6.2002 ex art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, con le pronunce conseguenziali.

Il Loretone proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 27.4.2009 in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità dei contratti a termine in causa con la prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 30.6.2002 “ancora in atto a tutt’oggi”, e condannava la società a risarcire il danno al lavoratore, in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del 13.8.2004 sino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del secondo contratto (e cioè fino al 30.6.2005), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto oltre al pagamento delle spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso che è stato rigettato dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 21069/2015.

(Fonte: Corte Suprema)

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