Licenziamento e mancato accertamento fatto contestato:
La Corte Suprema di Cassazione è tornata ad occuparsi di licenziamento disciplinare e del mancato accertamento del fatto contestato che ha come conseguenza la reintegrazione nel posto di lavoro e lo fa con la sentenza n. 20540 del 2015 e anche con la sentenza n. 20545 del 2015 (Presidente: F. Roselli).
È questo il tema dell’articolo pubblicato oggi (27.10.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Massimiliano Biolchini e Serena Fantinelli; Titolo: “Licenziamento solo per fatto rilevante”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
La Corte di cassazione è tornata, con le sentenze 20540 e 20545 del 13 ottobre 2015, ad occuparsi di licenziamento disciplinare in regime di legge Fornero e di cosa debba intendersi per “fatto contestato”, il cui mancato accertamento comporta reintegrazione nel posto di lavoro in base all’articolo 18 della legge 300/1970, come modificato nel 2012.
In questi anni la giurisprudenza di merito ne aveva fornito un’interpretazione pressoché unanime, sottolineando come il fatto contestato dovesse dirsi comprensivo anche dei suoi elementi non materiali, la cui sussistenza o meno, a seconda dell’addebito mosso, ne condiziona la valutazione: esempio tipico il furto, dove l’effettivo impossessamento di un bene, avvenuto però per mero errore o su autorizzazione, farebbe venire meno la sussistenza stessa del fatto contestato.
Senonché la Cassazione, con la sentenza 23669/2014 aveva fornito una lettura più restrittiva, riducendo il concetto di fatto contestato a «fatto strettamente materiale», in relazione al quale «la verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento […] si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali».
Adesso la Corte di cassazione è tornata nuovamente sull’argomento e, con un probabile occhio alle novità introdotte dal Jobs act, ha ribadito come, ogniqualvolta il fatto contestato presupponga anche un elemento non materiale (come l’elemento psicologico o la gravità del danno), allora tale elemento diventa anch’esso parte integrante del “fatto materiale”, come tale soggetto ad accertamento.
In particolare, con la sentenza 20545/2015, premesso che la società aveva contestato al lavoratore di avere posto in essere comportamenti che le avrebbero arrecato «un grave nocumento morale o materiale», considerato che tale grave nocumento era però rimasto indimostrato, la Corte ha statuito che, poiché «tale nocumento grave è parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare in questione», allora l’accertamento della sua mancanza determina l’insussistenza del fatto.
Ancora più esplicita la motivazione della sentenza 20540/2015, laddove la Corte arriva ad affermare che «non è plausibile che il Legislatore, parlando di insussistenza del fatto contestato abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione (…). In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione».
La Corte ha pertanto fornito una nuova interpretazione di cosa debba intendersi per “fatto materiale” ai sensi dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori che, fino a diversa statuizione, mantiene rilevanza anche rispetto al nuovo regime delle cosiddette “tutele crescenti” introdotte dal Jobs act (dove la reintegra è ammessa solo in relazione alla insussistenza «del fatto materiale contestato» al lavoratore): secondo tale nuovo orientamento giurisprudenziale, dunque, è fatto materiale sussistente, ai fini del licenziamento, soltanto quello che abbia anche una rilevanza giuridica e un carattere illecito.
Nella valutazione di fattibilità del licenziamento, quindi, il datore di lavoro dovrà considerare che, se il fatto contestato implica anche una componente non materiale (ad esempio, il grave nocumento arrecato, oppure la abitualità dei comportamenti contestati), allora anche la sua sussistenza dovrà risultare provata al pari del fatto materiale; più in generale, ed in ogni caso, il fatto contestato assumerà comunque valenza solo se illecito o giuridicamente rilevante.