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Chiarimenti su ASpI per i lavoratori sospesi:

Con Circolare n. 27 del 20 ottobre 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti su ASpI per i lavoratori sospesi ed in particolare gli aspetti applicativi connessi alla suddetta indennità di disoccupazione dopo l’abrogazione dell’art. 3, comma 17, della L.n. 92 del 2012. 

In pratica il Ministero con la suddetta Circolare ha dato soluzione al problema sorto dopo la soppressione dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi, dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lvo. n. 148/2015).

Quindi, ai lavoratori le cui sospensioni siano intervenute prima della predetta data, sarà consentito di continuare a percepire la suddetta indennità sino al 31 dicembre 2015 (ferme restando le disponibilità finanziarie iniziali pari a 20 milioni di euro per l’anno 2015).

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In particolare si legge quanto segue nella Circolare n. 27/2015.

In prima battuta, previo parere concorde dell’INPS, la scrivente Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero ha assunto, in via prudenziale, un orientamento restrittivo e di interpretazione letterale della norma, ritenendo, come comunicato anche dall’INPS con il messaggio n. 6024 del 30.09.2015, che a seguito dell’abrogazione dell’ articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n. 92, l’indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi non potesse più essere erogata per le giornate di sospensione successive all’entrata in vigore del decreto citato, vale a dire a decorrere dal 24 settembre 2015. Conseguentemente, si è ritenuto e rappresentato che per le richieste di indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi, presentate dalle aziende, dai consulenti e dagli Enti bilaterali, per periodi che comprendono anche giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione, avrebbe preso automaticamente in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015.

Le aziende, i consulenti e gli Enti bilaterali, in virtù di quanto sopra, hanno potuto presentare le domande di indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione).

Questa interpretazione, tuttavia, andando ad incidere su fattispecie già perfezionate, determinerebbe un evidente vuoto di tutele, a causa del venir meno di una misura prevista, seppur in via sperimentale, sino a tutto il 2015.

Alla luce di quanto sopra, questa Direzione ritiene di poter prendere in considerazione un’ interpretazione più estensiva della norma, che pone in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano previsto l’inizio delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31.12.2015, e le cui istanze siano state presentate entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa pari ad euro 20MLN per l’anno 2015.

Pertanto, preso atto che dal 24 settembre 2015 è venuta meno la base giuridica per l’accesso alla misura sperimentale prevista dal comma 17 dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è possibile prendere in considerazione, nei limiti delle risorse disponibili, le situazioni per le quali entro questa data si siano perfezionati i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione: entro la data del 23 settembre 2015 è necessario che sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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