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Licenziamento disciplinare e insussistenza del fatto:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha reso il seguente principio di diritto in tema di licenziamento disciplinare e insussistenza del fatto con la sentenza n. 20540 del 15: L’insussistenza del fatto di cui all’art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 comprende anche l’ipotesi in cui il fatto sussista ma sia privo di illiceità, poiché la completa irrilevanza giuridica del fatto contestato equivale alla sua insussistenza materiale ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo alla tutela reintegratoria (Presidente: F. Roselli; Relatore: F. Roselli).

Questi i fatti all’esame della Corte:

Con sentenza del 1° aprile 2014 la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale, accoglieva la domanda proposta da Irina Nicoletta Jacob contro la datrice di lavoro s.p.a. Tupperware Italia e così dichiarava l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 23 novembre 2012, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannava la società a pagare l’indennità risarcitoria, di cui all’art. 18, quarto comma, L.n. 300/1970, nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione.

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La Corte rilevava che la lettera di contestazione dell’illecito disciplinare, del 7 novembre 2011, era basato su quattro punti: 1) la doglianza, formulata dalla Jacob presso il superiore diretto dell’amministratore delegato della società, di generici comportamenti scorretti di quest’ultimo, definito come “paranoico” e privo di “legame con la realtà”, nonché l’imputazione allo stesso superiore di non correttezza e rispetto dei valori aziendali e morali; 2) la mancata risposta al direttore finanziario, che la sollecitava ad esaminare la sua posizione, e la pretesa di discutere direttamente con l’amministratore delegato; 3) la segnalazione ad un dirigente della società dell’intenzione dell’amministratore delegato di passare alle dipendenze di altra società, fatto appreso mediante accesso diretto e non autorizzato alle informazioni personali del medesimo, 4) il rifiuto di restituzione del telefono aziendale.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva però rigettato.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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